Lo Statuto della Regione Calabria è la legge fondamentale della Regione Calabria, adottata ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. Determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, disciplinando inoltre l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum regionale e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Il primo Statuto calabrese fu deliberato dal Consiglio regionale della Calabria nel 1971 e successivamente approvato dallo Stato con la legge 28 luglio 1971, n. 519. L'attuale Statuto è costituito dalla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, adottata al termine di un processo di revisione avviato dopo le riforme costituzionali del 1999 e del 2001 e segnato dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2004. Fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il 23 ottobre 2004 ed entrò in vigore il 7 novembre successivo.
Storia
Lo Statuto del 1971 Dopo l'istituzione delle regioni a statuto ordinario e lo svolgimento delle prime elezioni regionali del 1970, il Consiglio regionale avviò l'esame del progetto di Statuto il 22 marzo 1971. La discussione si concluse il 31 marzo seguente con l'approvazione definitiva del testo, con 35 voti favorevoli e 4 contrari, mentre la proclamazione solenne dello Statuto si tenne il 4 aprile a Reggio Calabria.
La seduta reggina si svolse nel contesto delle tensioni connesse alla questione del capoluogo regionale, che aveva costituito uno dei temi centrali dei moti di Reggio; durante la proclamazione si verificarono contestazioni da parte dei sostenitori della scelta di Reggio Calabria quale capoluogo. Lo Statuto definì l'assetto istituzionale che attribuiva a Catanzaro il ruolo di capoluogo regionale, prevedendo al contempo la sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.
Il testo fu successivamente approvato dallo Stato, secondo il procedimento allora previsto dall'articolo 123 della Costituzione, con la legge 28 luglio 1971, n. 519, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1971. Era composto da 71 articoli, suddivisi in dieci titoli, e disciplinava, tra gli altri aspetti, gli organi regionali, il procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti, la partecipazione popolare, i rapporti con gli enti locali, la programmazione, il patrimonio e le finanze e l'ordinamento amministrativo.
La riforma statutaria del 2003-2004 La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ampliò l'autonomia statutaria delle regioni ordinarie, modificando tra l'altro la disciplina relativa alla forma di governo e all'elezione del presidente della Giunta regionale; a essa fece seguito la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che riformò il Titolo V della parte seconda della Costituzione.
In questo nuovo quadro la Calabria fu la prima regione ad arrivare all'approvazione consiliare di uno statuto interamente nuovo; il testo adottato nel 2003 non entrò tuttavia in vigore nella formulazione approvata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.
Il testo statutario fu approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e in seconda deliberazione il 31 luglio dello stesso anno. La forma di governo delineata prevedeva che i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza della Giunta fossero indicati agli elettori e votati contestualmente ai componenti del Consiglio, per essere successivamente investiti delle rispettive cariche dall'assemblea regionale.
La sentenza n. 2 del 2004 Il Governo impugnò diverse disposizioni del nuovo Statuto dinanzi alla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 2 del 2004 la Corte dichiarò costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni centrali relative alla forma di governo e altre norme a esse collegate, mentre respinse le ulteriori questioni sottoposte al suo esame.
Secondo la Corte, il meccanismo previsto dal testo statutario realizzava sostanzialmente un'elezione diretta del presidente e del vicepresidente della Giunta, nonostante la successiva investitura formale da parte del Consiglio regionale; la disciplina non poteva pertanto sottrarsi alle conseguenze che la Costituzione ricollega alla scelta dell'elezione diretta del presidente, tra cui quelle previste dall'articolo 126, terzo comma, della Costituzione.
La decisione ebbe ampia risonanza nel dibattito sull'estensione dell'autonomia statutaria delle regioni ordinarie. Nel 2004 la rivista Istituzioni del Federalismo dedicò al tema una sezione intitolata «Verso i nuovi statuti regionali: ancora sul "caso Calabria"», comprendente contributi di Silvio Gambino, Antonio Ruggeri, Mauro Volpi, Massimo Carli, Roberto Bin, Marco Olivetti, Stefano Ceccanti ed Enzo Balboni.
Dopo la pronuncia della Corte, il Consiglio regionale procedette alla rielaborazione del testo. Il nuovo Statuto fu approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e in seconda deliberazione il 6 luglio successivo, per essere infine promulgato come legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.
Contenuto Lo Statuto del 2004, nel testo coordinato con le successive modifiche, è numerato fino all'articolo 59 ed è articolato in dodici titoli. Disciplina i principi fondamentali e le finalità della Regione, gli istituti di partecipazione popolare, gli organi regionali e i loro rapporti, l'esercizio delle funzioni normative e amministrative, i rapporti con gli enti locali, l'ordinamento finanziario e patrimoniale e il procedimento di revisione statutaria.
L'articolo 1 individua Catanzaro quale capoluogo della Regione e sede del presidente della Giunta e della Giunta regionale, mentre stabilisce a Reggio Calabria la sede del Consiglio regionale.
Tra gli organi della Regione lo Statuto individua il Consiglio regionale, il presidente della Giunta e la Giunta regionale; sono inoltre organi, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, il presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza. Il presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto; la cessazione anticipata dalla carica nelle ipotesi previste dallo Statuto comporta nuove elezioni del presidente e del Consiglio regionale.
Il procedimento di revisione è disciplinato dall'articolo 58: lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti mediante due deliberazioni successive, adottate a intervallo non minore di due mesi; il testo può essere sottoposto a referendum popolare secondo quanto previsto dallo stesso articolo e dall'articolo 123 della Costituzione.
Revisioni successive Dalla sua approvazione lo Statuto del 2004 è stato modificato più volte. Il testo coordinato pubblicato dal Consiglio regionale recepisce le modifiche apportate dalle leggi regionali 20 aprile 2005, n. 11; 19 gennaio 2010, n. 3; 9 novembre 2010, n. 27; 6 agosto 2012, n. 34; 10 settembre 2014, n. 18; 6 luglio 2015, n. 15; e 3 marzo 2026, n. 9.
La sentenza n. 35 del 2014 Un ulteriore intervento della Corte costituzionale riguardò una revisione statutaria approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 9 ottobre 2012 e in seconda deliberazione il 18 marzo 2013. Il testo prevedeva la riduzione del numero dei consiglieri regionali da 50 a 40 e fissava a otto il numero massimo degli assessori della Giunta.
Con la sentenza n. 35 del 2014 la Corte dichiarò parzialmente illegittime entrambe le disposizioni, in relazione ai limiti stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica: per la Calabria il numero massimo dei consiglieri, escluso il presidente della Giunta, fu individuato in trenta e quello degli assessori in sei. La legge regionale 10 settembre 2014, n. 18 intervenne successivamente sullo Statuto, stabilendo che il Consiglio fosse composto dal presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.
La revisione del 2015 Con la legge regionale 6 luglio 2015, n. 15 furono introdotte ulteriori modifiche relative all'organizzazione degli organi regionali. Tra queste figurano la possibilità per il presidente della Giunta di delegare specifiche attività ai consiglieri regionali, i quali possono partecipare senza diritto di voto alle sedute della Giunta nelle quali siano trattate questioni relative alle attività delegate, e la previsione secondo cui la rappresentanza del genere meno rappresentato all'interno della Giunta deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.
La revisione del 2026 Una nuova revisione statutaria, approvata in seconda deliberazione dal Consiglio regionale il 27 gennaio 2026, è intervenuta sulla composizione e sull'organizzazione della Giunta regionale. Una prima promulgazione del testo come legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2 fu successivamente revocata con decreto del Presidente della Regione n. 18 del 23 febbraio 2026.
Il testo fu quindi promulgato il 3 marzo 2026 come legge regionale n. 9. La revisione ha modificato il terzo comma dell'articolo 35, sostituendo il limite fisso di sette assessori con il numero massimo consentito dalla legislazione statale, e ha introdotto l'articolo 34-bis, in base al quale il presidente della Giunta può nominare fino a due sottosegretari alla Presidenza, ammessi a partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto. Il testo coordinato pubblicato dal Consiglio regionale con l'indicazione «Statuto vigente» incorpora le modifiche della legge regionale n. 9 del 2026.
Sulla revisione è stata presentata richiesta di referendum statutario da parte di sette consiglieri regionali. Dopo che l'Ufficio centrale regionale per il referendum presso la Corte d'appello di Catanzaro ne ha dichiarato l'ammissibilità, la consultazione è stata indetta per il 29 novembre 2026. Nell'agosto 2026 risultava inoltre pendente davanti al TAR della Calabria un ricorso della Regione contro il provvedimento di ammissibilità, con camera di consiglio fissata al 2 settembre 2026.
Note
Bibliografia
Voci correlate Diritto regionale Statuto regionale Regione Calabria Consiglio regionale della Calabria Giunta regionale della Calabria Presidenti della Calabria Moti di Reggio
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