LOperazione Edilpiovra è stata un'articolata indagine giudiziaria contro la criminalità organizzata condotta in Emilia-Romagna a partire dal 2002. Coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Bologna, l'inchiesta ha disvelato per la prima volta in modo organico la penetrazione, l'assoggettamento e la stanzialità operativa della 'ndrangheta cutrese — riconducibile alla cosca Grande Aracri — nel tessuto economico e imprenditoriale della provincia di Reggio Emilia e delle aree limitrofe.

L'impalcatura accusatoria e il successivo iter processuale hanno segnato uno spartiacque nella giurisprudenza di merito e di legittimità: l'indagine ha infatti consentito di giungere nel 2008, per la prima volta nella storia giudiziaria della regione, alla condanna definitiva della prima persona per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) scaturita da una sentenza pronunciata da un Giudice emiliano.

Il contesto investigativo e le risultanze istruttorie Le attività d'indagine, avviate nell'aprile 2002, sono state eseguite d'intesa e sul campo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia. L'impianto probatorio — compaginato attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, tracciamenti GPS e riscontri patrimoniali — è sfociato il 21 febbraio 2003 nell'esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, Diego Di Marco.Sentenza nr. 5754/02 RGNR, 398/03 RG GIP e 122/04 GUP del Tribunale di Bologna del 16/02/2004 (e successive)

Sotto il profilo strutturale, l'istruttoria ha accertato la coesistenza di due compagini criminali integrate:

L'articolazione territoriale della cosca Grande Aracri: preposta all'imposizione del controllo egemonico tramite estorsioni, danneggiamenti seguiti da incendio e, in special modo, un sistematico schema di frode fiscale basato sull'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.). Tale meccanismo consentiva alla cosca di drenare liquidità a titolo di "pizzo" (intascando l'equivalente dell'IVA) e agli imprenditori collusi o soggiogati di abbattere l'imponibile fiscale. Il gruppo criminale c.d. "Banda degli Amato": una consorteria dedita in via seriale a reati contro il patrimonio (furti di macchine operatrici e mezzi d'opera, rapine e ricettazione), operante altresì quale braccio esecutivo e manovalanza a disposizione del clan cutrese per le intimidazioni sul territorio.

Cronologia processuale e iter delle Sentenze L'iter giudiziario si è articolato attraverso i tre gradi di giudizio, segnando tappe fondamentali per l'affermazione del reato associativo sul territorio:Sentenza nr. 1238/05 del 01/12/2005, Sentenza nr. 1399/07 del 21/10/2008 e Sentenza nr. 1420/14 del 25/05/2014 tutte della Corte di Cassazione

Primo Grado (Giudizio Abbreviato) — 16 febbraio 2004: Il Giudice per le Indagini Preliminari (in funzione di G.U.P.) presso il Tribunale di Bologna pronuncia sentenza di condanna nei confronti degli imputati, riconoscendo la sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis c.p. per la struttura operante nel Reggiano. Si tratta della prima storica affermazione di responsabilità per mafia pronunciata da un Giudice emiliano per fatti radicati nella regione. Secondo Grado (Appello) — 2006: La Corte d'Assise d'Appello di Bologna conferma sostanzialmente l'impianto accusatorio, la natura mafiosa del sodalizio e la validità del quadro probatorio ricostruito dagli organi inquirenti. Giudizio di Legittimità — 21 ottobre 2008: La I Sezione Penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso e rende irrevocabile la Sentenza emessa dal G.U.P. di Bologna il 16 febbraio 2004 per un primo imputato. Con tale decisione si è ottenuta nel 2008 la prima condanna definitiva in assoluto per art. 416-bis c.p. scaturita da un verdetto di un Giudice emiliano, spianando la strada alle successive condanne definitive per mafia giunte negli anni a seguire per gli altri appartenenti al sodalizio.

La pronuncia della Suprema Corte del 21 ottobre 2008 ha recepito definitivamente il principio secondo cui la 'ndrangheta in Emilia non si è configurata come una mera proiezione passiva della casa madre calabrese, bensì come un'associazione autonoma e delocalizzata capace di esercitare la forza d'intimidazione sul tessuto socio-economico locale.Sentenza nr. 1399/07 del 21/10/2008 della Corte di Cassazione

Rilevanza giurisprudenziale Sotto il profilo storico-giuridico, l'Operazione Edilpiovra e le condanne definitive per mafia scaturite dall'inchiesta hanno infranto il paradigma dell'Emilia-Romagna quale "isola felice" o "terra d'immunità" rispetto ai fenomeni di colonizzazione mafiosa. L'impianto conoscitivo e sanzionatorio di Edilpiovra ha posto i presupposti investigativi e normativi per le successive inchieste della DDA di Bologna, tra le quali si segnala il Processo Aemilia del 2015, nel quale sono figurati nuovamente diversi soggetti già condannati in Edilpiovra (tra cui Nicolino Sarcone e Francesco Grande Aracri).Sentenza nr. 8846/15 RGNR, 555/16 RG Trib. e nr. 1155 del 31/10/2018 del Tribunale di Reggio Emilia

Note

Voci correlate Associazione di tipo mafioso 'Ndrangheta in Emilia-Romagna

Edilpiovra