Il fermo identificativo è una misura di polizia che in Italia consente di portare una persona in ufficio per identificarla se rifiuta di mostrare documenti o fornisce generalità false. Tipologie Da un lato è misura prevista dall’art. 349 c.p.p.; dall'altro, sopravvive nell'originario e diverso ambito di applicazione dell’art. 11 del decreto legge 59/1978: «infatti, con la prima delle due, l’autorità di polizia è abilitata ad identificare e, se del caso, ad accompagnare nei propri uffici, la persona nei cui confronti sono svolti le indagini (ex artt. 61, 347, 3491 e 2, 350 c.p.p.) o chiunque sia in grado di riferire circostanze utili alle indagini (ex art. 347, 348, 3491; 351 c.p.p.); nel diverso caso, il provvedimento può essere adottato (quindi, in via preventiva), nei confronti di chiunque si renda necessaria l’identificazione»Giovanni Fontana, L’identificazione delle persone, finalizzata allo svolgimento della indagine preliminare, alla luce delle modificazioni apportate al codice di procedura penale, in materia di “giusto processo”, Diritto.it..

Caratteristiche Tale fermo è applicato nei confronti di chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità oppure quando vi siano sufficienti indizi che la persona richiesta della propria identità personale abbia reso dichiarazioni false o abbia esibito falsi documenti di identità. In questa ipotesi il «trattenimento» deve durare il tempo strettamente necessario alla identificazione e comunque non può superare le ventiquattro ore. Di esso deve essere data immediata notizia al Procuratore della Repubblica che può ordinare il rilascio immediato della persona accompagnata mentre deve essere tempestivamente informato del rilascio posto in essere dalla poliziaNello Rossi, Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio, Questione Giustizia, 24 aprile 2026..

Giurisprudenza europea dei diritti umani La Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, 5 aprile 2011 n. 14569 nel caso Sarigiannis contro Italia ha riconosciuto compatibile con l'articolo 5 della CEDU il fermo di identificazione, in quanto nel caso di specie era accertata la breve durata della restrizione di libertà: due ore e mezza. Tuttavia, dopo aver ritenuto soddisfatta la condizione che la privazione della libertà personale sia rigorosamente limitata al tempo necessario all’ identificazione, la stessa sentenza condannò l'Italia per la violazione dell’art. 3 della CEDU in relazione all’uso eccessivo della forza da parte di alcuni agenti di polizia all’aeroporto di Fiumicino. Del resto, anche la Corte di cassazione italiana - secondo cui pure è legittimo l’uso della forza fisica ove venga opposta resistenza, anche passiva, all’accompagnamento - ha sostenuto che l’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza oppostaCass. Pen. Sez. VI, sent. n. 22529/2015; Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 38229/2008..

Note

Bibliografia Giuseppe Montana, L'identificazione ed il fermo di identificazione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, Pissta, 2021 G. Calesini, Leggi di pubblica sicurezza, Edizioni Laurus, Roma, 2010 cap. II, par. 9.4.1 Voci correlate Arresto Flagranza di reato

Categoria:Misure precautelari Categoria:Tecniche operative di polizia