Le fonti del diritto dell'Unione europea costituiscono l'insieme di norme giuridiche che regolano l'organizzazione e lo sviluppo dell'Unione europea e i rapporti tra questa e gli Stati membri.
Le fonti del diritto dell'Unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate e le fonti complementari.
Oltre ai Trattati dell'Unione europea (che sono la fonte primaria), l'art. 288 del TFUE stabilisce una serie di atti tipici: i regolamenti, le direttive, le decisioni (tutti e tre tipi di atti vincolanti), le raccomandazioni e infine i pareri.
L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE Ai sensi dell'art. 47 del trattato sull'Unione europea (TUE) l'Unione ha personalità giuridica ed è quindi un soggetto di diritto legittimato ad elaborare accordi internazionali con organizzazioni o paesi allo stesso modo di uno stato sovrano. L'ordinamento giuridico dell'Unione europea presenta, inoltre, la caratteristica di risultare completamente autonomo rispetto a quello degli Stati membri.
Il principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione è stato elaborato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee già nel 1963. In quell'occasione, infatti, la Corte aveva affermato che:In successive sentenze la Corte ha avuto modo di precisare meglio la portata del principio dell'autonomia del diritto dell'Unione, ormai divenuto uno dei principi cardine su cui si regge tutta la costruzione dell'Unione europea.
Sull'argomento la Corte è intervenuta, in particolare, con la sentenza 6/64 Costa c. Enel. In quell'occasione esplicitamente affermò:L'esigenza di affermare e ribadire con forza il principio dell'autonomia del diritto dell'Unione deriva dalla necessità di impedire che quest'ultimo possa essere svuotato nei suoi contenuti da disposizioni nazionali e garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea.
In caso contrario, infatti, qualsiasi disposizione nazionale potrebbe introdurre un'interpretazione restrittiva delle norme europee che non assicurerebbe più una uniforme applicazione sul territorio:L'autonomia del diritto dell'Unione non implica una netta separazione o una semplice sovrapposizione con gli ordinamenti degli Stati membri. A differenza di quanto avviene tra ordinamento interno e internazionale, nel caso dell'Unione europea si instaura una stretta integrazione e interdipendenza tra i due ordinamenti.
Proprio questa stretta integrazione tra i due ordinamenti potrebbe condurre in alcuni casi a situazioni di conflitto tra norme europee e disposizioni nazionali. Tale contrasto è stato risolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, attraverso una costante giurisprudenza, ha delineato i due principi cardine che regolano i rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e ordinamento degli Stati membri: il principio della diretta applicabilità del diritto dell'Unione e il principio della preminenza del diritto dell'Unione rispetto alla norma conflittuale statale anche se posteriore.
Fonti di diritto primario
Trattati istitutivi e Trattati di modifica Norme primarie del sistema giuridico dell'Unione europea sono in primo luogo le norme convenzionali contenute nei Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea ed in quegli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi.
Il nucleo principale dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea è rappresentato dai Trattati che hanno istituito le Comunità europee e l'Unione europea, ossia: il Trattato costitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 1952, insieme ai due Protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia e sui privilegi e le immunità; i Trattati costitutivi della CEE (Comunità economica europea) e della CEEA (Comunità europea dell'energia atomica) o Euratom, firmati a Roma il 25 marzo 1957 ed entrati in vigore il 1º gennaio 1958, insieme allo Statuto della Corte di giustizia, nonché alla Convenzione su talune istituzioni comuni; il Trattato istitutivo dell'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º novembre 1993. A questi atti devono aggiungersi quelli che nel corso del tempo hanno modificato o integrato le disposizioni originarie: il Trattato sulla fusione degli esecutivi, firmato a Bruxelles l‘8 aprile 1965 ed entrato in vigore il 1 luglio 1967 (ora abrogato dal Trattato di Amsterdam che ne ha però conservato le disposizioni principali), che ha istituito un Consiglio unico ed un'Assemblea unica per tutte e tre le Comunità, senza per questo procedere ad una fusione giuridica delle stesse; l‘Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo il 28 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1º luglio 1987, il cui obiettivo principale è l'instaurazione progressiva del mercato interno; il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1º maggio 1999, che ha ulteriormente modificato i Trattati istitutivi apportando modifiche alle procedure decisionali e comunitarizzando alcuni settori che, in precedenza, rientravano nell'ambito della cooperazione intergovernativa; il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2003, che apporta soprattutto modifiche di carattere istituzionale; il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009. A seguito del Trattato di Lisbona, i trattati, sostanzialmente, continuano ad essere due: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sostitutivo del Trattato istitutivo della Comunità europea, che hanno lo stesso valore giuridico. Resta, inoltre, in vigore il Trattato Euratom del 1957. Mentre il Trattato sull’Unione europea si configura come un Trattato base, contenente le norme essenziali che stabilisce i valori, i principi fondamentali e le competenze, l’assetto istituzionale dell’Unione, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è piuttosto un Trattato applicativo, fissa le regole di funzionamento delle istituzioni, dei suoi organi, disciplina il mercato interno e le politiche, definendone il quadro di riferimento.
Natura giuridica dei Trattati La natura giuridica dei Trattati istitutivi, nonché delle integrazioni e modificazioni convenzionali intervenute negli anni, è quella di accordi internazionali nel senso pieno e proprio di tale espressione, come indicato nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Va tuttavia aggiunto che i Trattati comunitari mostrano caratteristiche particolari rispetto al genus cui appartengono.
In primo luogo, si tratta della specificità propria di tutti i Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, nel senso che, oltre alla previsione di una serie di obblighi e diritti per gli Stati contraenti, contengono la definizione di un complesso istituzionale destinato ad esercitare le competenze attribuite all'ente.
In secondo luogo, pur essendo le Comunità organismi a finalità non universali ma definite e sottoposte al principio delle competenze di attribuzione, l'ampiezza e l'incisività delle prefigurate competenze così come le modalità e i mezzi attribuiti per il loro esercizio, vanno senza dubbio al di là del modello tradizionale di organizzazione internazionale.
Invero, i Trattati comunitari contenevano fin dall'origine un chiaro potenziale di sviluppo verso un complesso integrato di Stati, sì diversi e sovrani, ma anche capaci di realizzare unitariamente gli scopi ambiziosi da essi definiti, in particolare un mercato comune e uno sviluppo armonioso delle economie fondato sulla comune ispirazione liberista. Giustamente si è rilevato che, essendo l'obiettivo fondamentale delle Comunità quello di porre le basi di una unione sempre più stretta fra i popoli europei e di eliminare le barriere che dividono l'Europa, il Trattato è stato concepito come strumento dell'integrazione europea; dunque molto più di un mezzo per coordinare politiche e armonizzare legislazioni.
Tali obiettivi si sono consolidati nel corso degli anni, fino all'Atto Unico Europeo e al Trattato di Maastricht, con la prefigurazione, insieme e oltre il mercato interno e l'unione economica e monetaria, di una vera e propria Unione europea. Ne consegue che la previsione di obblighi reciproci tra gli Stati membri, che è il contenuto tipico e normale di un accordo internazionale e che resta pur sempre il contenuto formale dei Trattati comunitari, va apprezzata in funzione degli obiettivi di piena integrazione che essi si propongono di realizzare.
Procedimento di revisione dei Trattati La revisione dei Trattati, inizialmente prevista e disciplinata da ciascuno dei Trattati istitutivi, rispettivamente agli artt. 236 CEE, 96 CECA e 204 CEEA, abrogati dal Trattato sull'Unione europea, è ora prevista tra le disposizioni di quest'ultimo, più precisamente dall'art. 48 TUE che prevede e disciplina sia una procedura di revisione ordinaria, sia una procedura di revisione semplificata.
La procedura di revisione ordinaria può essere attivata dai governi degli Stati membri, dal Parlamento o dalla Commissione; i progetti di modifica (diretti ad accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati) devono essere sottoposti al Consiglio che a sua volta li trasmette al Consiglio europeo e li notifica ai Parlamenti nazionali.
Spetta al Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione adottare a maggioranza semplice una decisione favorevole alle modifiche. Segue poi la convocazione di una Convenzione da parte del Presidente del Consiglio europeo. La Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione esamina i progetti di modifica (nel caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata la Banca centrale europea) e adotta una raccomandazione a una Conferenza di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Qualora le modifiche siano meno rilevanti, il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento europeo di non convocare la Convenzione e dare direttamente mandato a una Conferenza di rappresentanti dei governi degli Stati membri.
La Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri è convocata dal Presidente del Consiglio al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai Trattati.
Le modifiche entreranno in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Qualora al termine di due anni dalla firma del trattato di modifica, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto Trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è sottoposta al Consiglio europeo.
La procedura di revisione semplificata prevede due ipotesi: nella prima ipotesi (art. 48 par. 6 TUE) è il Consiglio europeo che, su proposta del governo di qualsiasi Stato membro o del Parlamento o della Commissione, intesa a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative alle politiche e alle azioni interne dell’Unione, può approvare direttamente tali modifiche (senza l’intervento di una Conferenza intergovernativa). Ciò con una decisione adottata all’unanimità, previa consultazione del Parlamento, della Commissione e della Banca centrale europea (nel caso di modifiche nel settore monetario), che entrerà in vigore solo dopo l’approvazione (non la ratifica) degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Tale tipo di procedura esclude una revisione sull’estensione delle competenze attribuite all’Unione, per cui i progetti di modifica posso solo ridurre le competenze di quest'ultima, non anche accrescerle come accade nella procedura di revisione ordinaria;