Il piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (spesso indicato, in forma abbreviata, come piano di rinascita della Sardegna) è il programma straordinario di interventi pubblici istituito con la legge 11 giugno 1962, n. 588, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna.
Il piano si proponeva la trasformazione e il miglioramento delle strutture economiche e sociali dell'isola, perseguendo obiettivi esplicitamente indicati in termini di piena occupazione e incremento più rapido e più equilibrato del reddito. La letteratura enciclopedica e storiografica lo colloca, inoltre, tra le esperienze chiave della programmazione e del decentramento amministrativo nella fase di transizione al centro‑sinistra, anche per l'entità delle risorse e per la sperimentazione di strumenti di pianificazione territoriale e socio‑economica.
Contesto Lo Statuto speciale della Sardegna prevedeva un impegno dello Stato, con il concorso della Regione, a disporre un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola; la legge 588/1962 diede forma normativa a tale cornice, definendo un intervento «straordinario ed aggiuntivo» e disciplinandone strumenti, procedure e vincoli.
Nel dibattito politico e istituzionale dei primi anni sessanta, l'esperienza del piano sardo fu considerata un banco di prova della programmazione decentrata e della gestione di risorse rilevanti, in una fase segnata da tensioni fra competenze tecniche dell'intervento straordinario e domanda di legittimazione democratica e territoriale delle scelte di sviluppo.
Impianto normativo e governance La legge stabiliva che il piano fosse formulato per «zone territoriali omogenee», individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali. In termini procedurali, la predisposizione del piano generale e dei programmi pluriennali e annuali era affidata alla Regione, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, e sottoposta all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno; era inoltre prevista la consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
Sul piano dell'attuazione, la legge delegava alla Regione l'esecuzione degli interventi, regolando il trasferimento dei fondi tramite una contabilità speciale e attribuendo alla Cassa un ruolo di controllo tecnico sulla progettazione, sull'esecuzione e sui collaudi delle opere; era infine previsto un rapporto annuale sull'avanzamento del piano. Per assicurare il coordinamento anche in fase esecutiva, veniva inoltre istituito un comitato presso la Regione, con la partecipazione di rappresentanti della Cassa e di uffici statali competenti.
Accanto al quadro statale, la Regione adottò strumenti e organismi territoriali con finalità partecipative e consultive, i cui esiti sono stati discussi anche in relazione alla dialettica fra programmazione regionale, enti locali e intervento straordinario.
Finanziamento La legge 588/1962 prevedeva un finanziamento straordinario quantificato, nella ricostruzione enciclopedica, in 400 miliardi di lire ripartiti su un periodo pluriennale. Il meccanismo di spesa era scandito per esercizi finanziari e comprendeva un prefinanziamento; l'articolo 7 autorizzava spese per più annualità, dal 1962‑63 al 1974‑75.
Contenuti e settori d'intervento Il disegno del piano integrava, accanto alle regole di programmazione e attuazione, una serie di disposizioni settoriali. La legge includeva misure e direttive relative, fra l'altro, alla formazione professionale, ai trasporti, all'edilizia e alla sistemazione ambientale, agli interventi per lo sviluppo agricolo e industriale e alle politiche per pesca, artigianato, commercio e turismo.
Secondo la sintesi enciclopedica, la pianificazione per «zone territoriali omogenee» fu ulteriormente organizzata in comprensori più ampi (indicati come «superzone» di gravitazione economico‑territoriale), nel tentativo di raccordare obiettivi socio‑economici e articolazione territoriale degli interventi.
Valutazioni e sviluppi successivi Allo scadere del periodo previsto per l'attuazione del piano, fonti enciclopediche rilevano che, secondo un'opinione diffusa, gli obiettivi non risultarono pienamente raggiunti; viene inoltre segnalato uno scostamento nella composizione della spesa, con un peso dell'industria più elevato rispetto alle attese e investimenti relativamente minori in altri ambiti (fra cui agricoltura, turismo, formazione professionale e sanità).
Per quanto riguarda l'industrializzazione, la stessa sintesi evidenzia critiche rivolte alle scelte di comparto (ad esempio la chimica di base), considerate poco integrate nel contesto economico locale e con elevato rapporto capitale/lavoro, con conseguenze discusse anche in termini di occupazione. In parallelo, la riflessione sulla programmazione regionale ha interpretato il piano come un caso significativo d'integrazione fra intervento straordinario e programmazione regionale, ma non facilmente esportabile nelle regioni a statuto ordinario.
Nel 1974 il piano venne rifinanziato con la legge 24 giugno 1974, n. 268, anche in relazione all'esigenza di riforme nel settore agro‑pastorale e alle raccomandazioni contenute in una relazione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna.
Note
Bibliografia
Senato della Repubblica, Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (disegno di legge, 28 gennaio 1961), in Atti parlamentari (PDF).
Voci correlate Sardegna Statuto autonomo della Sardegna Cassa per il Mezzogiorno Programmazione economica
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