La storia della patente di guida italiana ha inizio nei primi anni del XX secolo, vedendo susseguirsi diversi modelli del documento e l'introduzione di nuove categorie.

Patenti rilasciate dal 1° ottobre 1901 al 30 giugno 1959

Le licenze di abitazione alla guida delle automobili sono state introdotte dal R.D. 28 luglio 1901, n. 416, entrato in vigore il 1° ottobre 1901. La licenza di abilitazione era conseguibile all'età di 18 anni ed era suddivisa in due tipologie: ad uso privato e ad uso pubblico.

Il R.D. 8 gennaio 1905, n. 24, entrato in vigore l’8 marzo 1905 ha confermato la suddivisione in licenza ad uso privato e licenza ad uso pubblico, ma ha innalzato l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione alla guida delle automobili a 21 anni (la maggiore età, secondo quanto previsto dalle leggi dell’epoca); lo stesso regio decreto ha anche introdotto una specifica licenza per l’abilitazione alla guida dei motocicli, la quale era conseguibile a 18 anni. Il R.D. 29 luglio 1909, n. 710, entrato in vigore il 1° dicembre 1909, ha poi unificato le norme relative ad automobili e motocicli, stabilendo un'unica età minima per il conseguimento della licenza di abilitazione alla guida, ma ha anche introdotto la possibilità di conseguire tale licenza a 18 anni, previo consenso dei genitori o di chi ne faceva le veci.

Il R.D. 12 dicembre 1923, n. 3043, entrato in vigore il 1° marzo 1924, ha introdotto per la prima volta la denominazione di patente per riferirsi all’abilitazione alla guida. Tale regio decreto ha anche ridefinito le tipologie di abilitazione: l’abilitazione per l’uso privato ha assunto la denominazione di “PATENTE DI ABILITAZIONE DI 1° GRADO”, mentre l’abilitazione per l’uso pubblico ha assunto la denominazione di “PATENTE DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO”. La patente di 1° grado era conseguibile all’età di 21 anni, ma con la possibilità di derogare tale età minima e conseguirla a 18 anni, previo consenso dei genitori o di chi ne faceva le veci. La patente di 2° grado era conseguibile all’età di 21 anni, senza deroghe, e previo possesso della patente di 1° grado da almeno 6 mesi.

Successivamente, il R.D.L. 2 dicembre 1928, n. 3179, entrato in vigore il 1° febbraio 1929, ha riformato la normativa in materia di patenti di abilitazione alla guida. Tale regio decreto ha introdotto una nuova suddivisione delle patenti in tre tipologie (al posto delle precedenti due tipologie): la “PATENTE DI ABILITAZIONE DI 1° GRADO” abilitava alla guida coloro che non esercitavano la professione di conducente; la “PATENTE DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO” abilitava alla guida coloro che esercitavano la professione di conducente in servizio privato; la “PATENTE DI ABILITAZIONE DI 3° GRADO” abilitava alla guida in servizio pubblico. Tutte e tre le patenti erano conseguibili all’età di 21 anni, ma per le abilitazioni di 1° e 2° grado era possibile derogare tale età minima e conseguirle a 18 anni, previo consenso dei genitori o di chi ne faceva le veci; per la patente di 3° grado non erano ammesse deroghe riguardanti l’età minima e, inoltre, essa era conseguibile esclusivamente dopo aver ottenuto la patente di 1° o di 2° grado da almeno 6 mesi. Il regio decreto legge stabiliva, inoltre, che le patenti di 1° grado rilasciate fino al 31 gennaio 1929 venivano equiparate alle nuove patenti di 1° e di 2° grado, mentre le patenti di 2° grado rilasciate fino al 31 gennaio 1929 venivano equiparate alle nuove patenti di 3° grado. I titolari delle patenti di guida rilasciate secondo le normative precedenti dovevano sostituire le loro licenze con le equivalenti previste dalla nuova normativa entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regio decreto legge (1° agosto 1929); i titolari di patente di 1° grado rilasciata fino al 31 gennaio 1929, inoltre, al momento della sostituzione con il nuovo modello, dovevano decidere se la loro nuova abilitazione sarebbe stata valida come patente di 1° grado o come patente di 2° grado.

Il R.D.L. 29 giugno 1933, n. 943, entrato in vigore il 19 agosto 1933, ha ridotto l’età minima per il conseguimento delle patenti di 1° e 2° grado da 21 a 18 anni.

Il R.D.L 29 giugno 1933, n. 1093, entrato in vigore il 17 settembre 1933, ha abolito l’obbligo di conseguimento della patente di abilitazione per guidare motocicli; la patente, quindi, rimaneva obbligatoria esclusivamente per condurre autovetture.

Il R.D.L. 8 dicembre 1933, n. 1740, entrato in vigore il 14 gennaio 1934, ha poi ridotto l’età minima a 18 anni anche per il conseguimento della patente di 3° grado, previo possesso della patente di 2° grado da almeno 6 mesi. Il medesimo regio decreto legge ha anche stabilito l’obbligo di conseguire la patente di 3° grado per guidare treni automobili (autotreni) e per condurre motocarrozzette adibite a servizi pubblici.

Patenti rilasciate dal 1° luglio 1959 al 18 gennaio 2013 Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, entrato in vigore il 1° luglio 1959, ha introdotto per la prima volta la suddivisione della patente in categorie (A, B, C, D ed E), ciascuna delle quali abilitava alla guida di una specifica tipologia di veicoli, in conformità con il modello stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1949.

La nuova normativa aveva mantenuto inizialmente la suddivisione della patente di guida in due tipologie, ad uso privato e ad uso pubblico; la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico era valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli, mentre la patente ad uso privato proibiva la guida dei veicoli ad uso pubblico.

Il medesimo D.P.R. ha anche disposto l’adeguamento di tutte le abilitazioni rilasciate prima della sua entrata in vigore attraverso la sostituzione dei vecchi modelli con le patenti equipollenti previste dalla nuova normativa; tale sostituzione doveva essere effettuata entro il 1° luglio 1961. Inoltre, coloro che alla data del 1° luglio 1959 erano intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli, potevano ottenere la patente A ad uso privato senza esame, presentando apposita domanda entro il 1° novembre 1959.

Successivamente, la L. 14 febbraio 1974, n. 62 ha abolito dal 21 marzo 1974 la patente ad uso pubblico, la quale è stata sostituita dal Certificato di Abilitazione Professionale (CAP).

La disciplina sulle patenti di guida è contenuta nel d.lgs. 285/1992, modificato con D.M. 29-3-1999, con il quale l'Italia si allinea alla direttiva comunitaria n° 91/439/CEE.

Con il decreto del 1999 sono state abolite le sottocategorie di patente B1, C1 e D1; inoltre a partire dal 1º ottobre 1995 sono rilasciate dalla motorizzazione civile, mentre in precedenza la competenza era della prefettura.

Con la patente di guida italiana si può circolare liberamente in tutta l'Unione europea senza certificati aggiuntivi specifici e le patenti di guida di tutti gli Stati comunitari sono conformi e ammesse in Italia.

Per i conducenti muniti di patente di guida non comunitaria, se questa non è conforme al modello ufficiale stabilito dalla convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, è necessario che essa sia accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana. I soggetti extracomunitari, con patente di guida estera non conforme, hanno l'obbligo di conseguire la patente di guida italiana se risiedono in Italia da più di un anno.

La direttiva 91/439/CEE e l'allegato III stabiliscono le regole e i requisiti minimi per il conseguimento della patente di guida per gli stati membri e suddivide le categorie delle patenti in due grandi gruppi: Gruppo 1 (A e B) e Gruppo 2 (C e D) stabilendo anche a seconda del gruppo la periodicità degli esami con la direttiva 2006/126/CE che ha abrogato la precedente direttiva 91/439/CEE.

Dall'agosto 2009 l'Unione europea ha rivisto nuovamente la direttiva 2006/126/CE adeguando e abbassando ulteriormente i requisiti psicofisici in riferimento alla classificazione delle minorazioni visive dell'Organizzazione mondiale della sanità, considerato che: "Dato che l'esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all'altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida" e al principio di pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo (2004-2010), con le nuove direttive 2009/112/CE e 2009/113/CE.

Con il si sono recepite le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernente la patente di guida. Le disposizioni ivi contenute sono applicate dal 19 gennaio 2013 con l'eccezione di quelle degli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché dell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB che sono entrate in vigore il 15 maggio 2011. Una delle novità è che per la patente B viene rivisto il limite di massa massima autorizzata di 3,5 t, portandolo a 4,25 t (3,5 t veicolo trainante e 750 kg rimorchio trainato). Questo richiede un superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico a chi ne fa richiesta.

La direttiva 2012/36/UE apporta rilevanti modifiche alla 2006/126/UE, fra le quali i requisiti dei veicoli per gli esami di guida e la possibilità (per chi ha già una patente B, C o D) di guidare veicoli con cambio manuale anche se si è sostenuto un esame di pratica con veicolo a cambio automatico (5.1.3).

Dall'approvazione il 19 novembre 2012 non è stata recepita nell'ordinamento italiano e di molti Stati membri, resta comunque invariata la data di entrata in vigore il 19 gennaio 2013.

Resta comunque in vigore un recepimento più restrittivo dell'allegato III per quel che concerne i requisiti visivi a scapito soprattutto dei soggetti affetti da disabilità visive tra cui coloro che hanno una visione monoculare e per i soggetti con lievi imperfezioni del campo visivo.

Modelli Fino al 1999, prima dell'entrata in vigore della patente di guida europea, sono stati stampati 10 modelli di patenti. I modelli stampati negli anni precedenti rimanevano ancora validi per essere poi gradualmente sostituti con i nuovi.

La sostituzione di tutti i modelli precedenti è partita il 19 gennaio 2013 ed è avvenuta gradualmente. I precedenti sono riassunti nella seguente tabella: ModelloEmissioneDirettiva dell'Unione europeaAutorità di rilascioImmagineDescrizioneLegendaDimensioni (mm)MaterialePagineCategorieInizioFineConseguimentiDuplicati o rinnoviFronteRetroLarghezzaAltezzaMC 7011º gennaio 195920 aprile 1974‒prefettoStampata su un supporto cartaceo-telato, di forma a "libretto" con sei pagine: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente. Modello rilasciato dal Prefetto, prevedeva sei tipi di patente e le diciture relative al conducente erano prevalentemente scritte a mano.lino6MC 701/MEC21 aprile 197431 dicembre 1988Modello nato a seguito della abolizione delle Patenti a uso pubblico o privato. Ne esistono tre versioni differenti e quasi tutti sono stati redatti con stampanti meccanizzate. Il supporto rimane sempre quello cartaceo-telato ed è composta sempre da sei pagine la cui disposizione rimane la stessa rispetto al modello precedente. Cognome Nome Data e luogo di nascita Indirizzo e comune di residenza Ente di rilascio Data di rilascio Data di scadenza217100A, B, C, D, E, FMC 701/N1º gennaio 198931 dicembre 1990Abolita la patente di categoria F. Rispetta la conformazione prevista dalle direttive comunitarie. Rimane comunque molto simile alle precedenti, sempre stampata su supporto cartaceo-telato. Sulla prima pagina compaiono la traduzione del termine "patente di guida" in tutte le lingue della comunità europea. Cognome Nome Data e luogo di nascita Indirizzo e comune di residenza Ente di rilascio Data di rilascio Data di scadenza