Lausiliario del traffico, o ausiliario della sosta a seconda delle competenze (detto anche vigilino nel linguaggio comune), è una figura prevista dal codice della strada, istituita dall'articolo 17 commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Evoluzione giuridico-normativa della figura L'originaria disciplina del 1997 non era molto dettagliata e poco dopo in giurisprudenza sorse un dibattito circa la qualificazione giuridica della figura, e sui limiti dei relativi poteri.
Sul primo punto in giurisprudenza si è molto dibattuto se gli ausiliari fossero da considerare a tutti gli effetti degli incaricati di pubblico servizio, e quindi la loro attività di accertamento e prevenzione si dovesse limitare ad una mera segnalazione alla polizia municipale delle infrazioni rilevate al codice della strada, o se invece rivestissero la natura di pubblici ufficiali, la Cassazione in merito era espressa in modo favorevole;Cass. Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992; XII Sezione del Tribunale di Roma, n. 22862 del 08/10/1999; Cass. Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006; Cass. Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013; Cass. Sez. 6, n. 13928 del 22/03/2017. la Suprema Corte di Cassazione ha specificato con ordinanza Num. 27649 del 15/05/2018 che "'l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229). Laddove l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171; ripresa, tra le altre, quanto all'indicata affermazione di principio, da: Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606)."
Sul secondo punto, i poteri ed i limiti degli ausiliari sono stati parimenti molto discussi dando origine a molti ricorsi giudiziari innanzi ai giudice di pace italiani contro gli atti da essi compilati nell'esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte nel tempo, per fare chiarezza sulle loro attribuzioni in caso di infrazioni che esulino dal semplice "ticket scaduto" o "mancato pagamento della sosta"; si ricordino in proposito alcune sentenze quali la n. 7336 del 7 aprile 2005 che ha negato la possibilità di contestare infrazioni per parcheggio su marciapiede, a meno che non sia adibito all'uso la n. 20558 del 28 settembre 2007 che ha affermato il potere di rilevazione nel territorio gestito dalla società, la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, ha precisato che le aree in cui sia possibile elevare infrazioni sono quelle che contemplano la sosta a pagamento
La sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016 è invece intervenuta sulla legittimità delle multe elevate all'interno degli stalli per la sosta marcati con strisce blu e nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico. Con tale sentenza la Cassazione ha precisato che le competenze degli ausiliari del traffico dipendenti di società concessionarie della gestione dei parcheggi sono limitate:
Tale verbale è da ritenersi valido anche quando il veicolo è in sosta nell'area adiacente a quella destinata alla sosta a pagamento, ovvero nel cosiddetto "spazio funzionale" intendo per esso lo spazio necessario per le manovre di accesso e uscita dal parcheggio, cioè quella zona posizionata in prossimità delle strisce blu che deve necessariamente essere utilizzata per consentire il parcheggio. Inoltre la richiamata sentenza del 2016 ha fornito importanti chiarimenti sui poteri attribuiti al personale ispettivo delle aziende di trasporto, affermando il seguente principio di diritto:
Tale orientamento è stato confermato dalla da sentenza n. 3494 del 6 febbraio 2019.
Infine, la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, modificando la precedente disciplina della legge n. 127/1997, ha introdotto l'art. 12 bis nel codice della strada italiano che ha definitivamente sancito il ruolo di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed ha meglio chiarito i poteri di questi ultimi circa i poteri sanzionatori.
Disciplina attuale L'attuale formulazione dell'art. 12 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone in particolare:
Comma 1: "Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività."
Comma 2: "Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale."
Comma 3: "Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea."
Comma 4: "Al personale di cui al presente articolo e' conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e', altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento."
Comma 5: "L'Attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario."
Comma 6: "Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo e' possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici."
Comma 7: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Tipologie Secondo l'attuale normativa è possibile identificare quattro tipi di ausiliario:
Dipendenti comunali, diversi dagli agenti della polizia municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del codice della strada, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nell'ambito delle aree di sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, e nelle aree e negli spazi, anche limitrofi, funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade;
Dipendenti di enti o di imprese, quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private o pubbliche, alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, diversamente dai precedenti, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nei parcheggi e sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta a pagamento o del parcheggio oggetto dell'affidamento. Il comma 4 conferisce loro il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada. Inoltre per tutta la durata del servizio rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (art. 12-bis comma 2);
Dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nelle aree e negli spazi, anche limitrofi, funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade. Tuttavia non possono contestare altre infrazioni relative al codice della strada, ed il loro ambito d'azione è circoscritto al territorio presso il quale operino, ai sensi del comma 4 dell'Art. 12-bis del C.d.S. possono provvedere alla rimozione dei veicoli limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento.