Il Re d'Italia era il monarca ereditario e capo dello Stato del Regno d'Italia (1861-1946). La carica, nata con la proclamazione del Regno il 17 marzo 1861 e mantenuta fino al referendum istituzionale del 1946, era disciplinata dallo Statuto Albertino, esteso all'intero territorio nazionale quale legge fondamentale dello Stato.

Nell'assetto delineato dallo Statuto, il sovrano rappresentava il vertice dell'ordinamento costituzionale e partecipava all’esercizio dei poteri dello Stato secondo il modello della monarchia costituzionale, evolutosi progressivamente, attraverso la prassi parlamentare sviluppatasi nella seconda metà del XIX secolo, in una forma di monarchia parlamentare.

Le attribuzioni del re, comunemente indicate come prerogative regie, comprendevano il comando supremo delle forze armate, la nomina e la revoca dei ministri, la sanzione e promulgazione delle leggi, la convocazione e lo scioglimento della Camera dei deputati, la nomina dei senatori del Senato del Regno, la dichiarazione di guerra, la conclusione dei trattati internazionali e la concessione della grazia, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto Albertino e dalla successiva evoluzione della prassi costituzionale.

Storia

Istituzione della monarchia italiana La figura del Re d'Italia nacque nel contesto del Risorgimento e del processo di unificazione nazionale. In seguito alla seconda guerra d'indipendenza del 1859, alle annessioni deliberate mediante i plebisciti del 1860 e alla spedizione dei Mille, il Regno di Sardegna estese progressivamente la propria sovranità sulla quasi totalità della penisola italiana, incorporando gran parte degli Stati preunitari.

Con la legge n. 4671 del 17 marzo 1861, approvata dal Parlamento Subalpino e promulgata da Vittorio Emanuele II di Savoia, venne proclamato il Regno d'Italia. L'articolo unico della legge stabiliva che «Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d'Italia», sancendo la continuità dinastica della Casa Savoia con la precedente monarchia sabauda e, al contempo, la nascita del nuovo Stato unitario.

La scelta di mantenere il nome di regno, la numerazione dinastica di Vittorio Emanuele II — che non assunse il numero ordinale "I" — e la permanenza dello Statuto Albertino quale legge fondamentale dello Stato evidenziavano la volontà di configurare il nuovo ordinamento come un ampliamento giuridico e territoriale del Regno di Sardegna, secondo il principio della continuità istituzionale.

Crisi e abolizione della monarchia Nel corso della prima metà del XX secolo il prestigio della monarchia sabauda subì un progressivo indebolimento. La decisione di Vittorio Emanuele III di conferire l'incarico di presidente del Consiglio a Benito Mussolini nell'ottobre del 1922, il mancato intervento contro il consolidamento della dittatura fascista, la firma delle principali leggi del regime e il coinvolgimento dell'Italia nella seconda guerra mondiale contribuirono ad alimentare un diffuso sentimento critico nei confronti dell'istituzione monarchica.

La situazione precipitò dopo l'Armistizio di Cassibile dell'8 settembre 1943. L'abbandono di Roma da parte del re, della famiglia reale e del governo, trasferitisi a Brindisi nella notte tra l'8 e il 9 settembre, fu interpretato da una parte dell'opinione pubblica come un gesto di fuga nel momento più drammatico della storia nazionale, compromettendo ulteriormente il consenso verso la Corona.

Nel tentativo di preservare l'istituzione monarchica, il 9 maggio 1946 Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II di Savoia, il quale regnò per poco più di un mese e fu ricordato come il «re di maggio».

Il 2 e 3 giugno 1946 gli elettori italiani furono chiamati a pronunciarsi mediante il referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica, contestualmente all'elezione dell'Assemblea Costituente. Secondo i risultati ufficiali, la Repubblica ottenne la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1946, preso atto dei risultati provvisori, il Consiglio dei ministri deliberò il trasferimento delle funzioni di Capo provvisorio dello Stato al presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, in attesa della proclamazione definitiva della Corte suprema di cassazione. Nello stesso giorno Umberto II lasciò volontariamente il territorio italiano, iniziando il proprio esilio in Portogallo.

Il 18 giugno 1946 la Corte di cassazione, esaminati e respinti i ricorsi presentati, proclamò definitivamente l'esito della consultazione referendaria, sancendo la nascita della Repubblica Italiana. La successiva Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, blindò la nuova forma repubblicana dello Stato, disponendo che essa non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Ruolo costituzionale La Corona nello Statuto Albertino Lo Statuto Albertino, promulgato da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 quale legge fondamentale del Regno di Sardegna ed esteso al Regno d'Italia nel 1861, configurava una monarchia costituzionale di tipo rappresentativo. L'articolo 2 disponeva infatti che «Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica», sancendo la centralità della Corona nell'ordinamento costituzionale e individuando nel sovrano il vertice dello Stato.

La Carta, concessa unilateralmente dal sovrano quale costituzione ottriata, non riconosceva il principio della sovranità popolare, ma limitava l'esercizio dell'autorità monarchica mediante una ripartizione delle funzioni pubbliche fra il Re, il Parlamento e gli altri organi dello Stato. Pur introducendo elementi propri del costituzionalismo liberale, lo Statuto manteneva il monarca al centro dell'assetto istituzionale, attribuendogli un complesso di prerogative che ne facevano il principale titolare del potere esecutivo e uno dei tre soggetti partecipi della funzione legislativa.

L'articolo 4 stabiliva che «la persona del Re è sacra ed inviolabile». Tale principio, comune alle monarchie costituzionali europee dell'epoca, comportava l'irresponsabilità giuridica e politica del sovrano per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, i quali acquistavano efficacia soltanto attraverso la controfirma di un ministro, che ne assumeva la responsabilità dinanzi all'ordinamento.

La successione al trono era disciplinata dalla legge salica, richiamata espressamente dall'articolo 2 dello Statuto. La Corona si trasmetteva pertanto secondo il principio della primogenitura maschile, con esclusione delle donne e dei loro discendenti dalla successione dinastica. I poteri del nuovo sovrano derivavano direttamente dalla legge fondamentale dello Stato e si trasmettevano automaticamente al momento della morte o dell'abdicazione del predecessore, senza necessità di investiture o cerimonie di incoronazione.

Lo Statuto fissava inoltre la maggiore età del sovrano al compimento del diciottesimo anno. Qualora il re fosse stato minorenne, ovvero permanentemente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, era prevista la reggenza, affidata al principe più prossimo nella linea di successione che avesse raggiunto la maggiore età. Soltanto in mancanza di parenti maschi aventi diritto tale funzione spettava alla regina madre; in assenza anche di quest'ultima, la nomina del reggente era demandata alle Camere convocate dai ministri secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 12 dello Statuto.

Un ulteriore elemento innovativo rispetto alla precedente monarchia assoluta riguardava la distinzione tra il patrimonio della Corona e quello personale del sovrano. Gli articoli da 19 a 21 dello Statuto disciplinavano infatti la cosiddetta dotazione della Corona, separando i beni destinati all'esercizio delle funzioni istituzionali del re dal suo patrimonio privato. Tale distinzione costituiva una delle caratteristiche tipiche delle monarchie costituzionali europee del XIX secolo e segnava il definitivo superamento della concezione patrimoniale dello Stato, nella quale il territorio e i beni pubblici erano considerati parte del patrimonio personale del monarca.

Prerogative costituzionali del sovrano Lo Statuto Albertino attribuiva al re un complesso di poteri, tradizionalmente definiti prerogative regie, che lo ponevano al centro dell'ordinamento costituzionale. Tali attribuzioni erano esercitate secondo quanto previsto dalla Carta fondamentale e riflettevano il modello delle monarchie costituzionali europee della metà del XIX secolo, nelle quali il sovrano conservava un ruolo attivo nell'esercizio dei poteri dello Stato, pur condividendone alcune funzioni con il Parlamento e con i ministri.

Potere legislativo La funzione legislativa era esercitata congiuntamente dal re, dal Senato del Regno e dalla Camera dei deputati. L'articolo 3 dello Statuto stabiliva infatti che «il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere», configurando un sistema nel quale nessuna legge poteva acquistare efficacia senza il concorso di tutti e tre gli organi costituzionali.

Il re esercitava il diritto di iniziativa legislativa, condiviso con ciascuna delle due Camere, e partecipava alla formazione delle leggi mediante la sanzione regia, atto con il quale manifestava il proprio assenso al testo approvato dal Parlamento. Successivamente provvedeva alla promulgazione, ordinandone l'osservanza e la pubblicazione. In assenza della sanzione reale, il procedimento legislativo non poteva perfezionarsi.

Spettava inoltre al sovrano convocare annualmente le Camere, prorogarne le sessioni e sciogliere la Camera dei deputati prima della scadenza naturale della legislatura, fermo restando l'obbligo di indire nuove elezioni entro quattro mesi. Il Senato del Regno, invece, non era elettivo: i suoi membri erano nominati a vita dal re tra le ventuno categorie previste dall'articolo 33 dello Statuto, comprendenti alte cariche dello Stato, magistrati, ufficiali generali, accademici, vescovi e cittadini distintisi per particolari benemerenze verso la nazione.

Potere esecutivo L'articolo 5 dello Statuto attribuiva espressamente al re la titolarità del potere esecutivo. Il sovrano nominava e revocava liberamente i ministri, promulgava i regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi e provvedeva alla nomina delle principali cariche civili, militari e amministrative dello Stato.

Lo Statuto non disciplinava espressamente la figura del Presidente del Consiglio dei ministri, limitandosi a fare riferimento ai ministri come collaboratori del re. Il presidente del Consiglio emerse pertanto quale organo di direzione politica del Governo attraverso la prassi costituzionale, assumendo progressivamente funzioni di coordinamento dell'attività ministeriale che la Carta non prevedeva in modo esplicito.

Politica estera e comando delle Forze armate Tra le prerogative più rilevanti figuravano quelle relative alla politica estera e alla difesa. Il re rappresentava lo Stato nei rapporti internazionali, concludeva e ratificava i trattati, accreditava e riceveva i rappresentanti diplomatici e dichiarava la guerra, dandone successivamente comunicazione alle Camere. Soltanto i trattati che comportavano variazioni territoriali, oneri finanziari o modifiche legislative richiedevano l'approvazione parlamentare.

Il sovrano era inoltre il comandante supremo delle Forze armate, nominava gli ufficiali generali e conferiva le principali onorificenze militari dello Stato. Sebbene tali attribuzioni rimanessero formalmente immutate fino alla caduta della monarchia, già durante l'età liberale esse vennero esercitate con crescente collaborazione tra la Corona e i ministri competenti, secondo gli orientamenti della prassi parlamentare.

Giustizia, grazia e onorificenze