Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale in Italia. Istituito con , viene gestito dall'Istituto nazionale di statistica e rilascia la documentazione sotto licenza Creative Commons BY-SA.

La funzione statistica per l'indirizzo delle decisioni pubbliche In Italia, la formazione del Sistema statistico nazionale, oggi denominato SISTAN, ha avuto un cammino lungo e tormentato. Dall'istituzione della Divisione di statistica generale presso il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio nel 1861, con la quale la funzione statistica veniva organizzata a livello nazionale, alla costituzione di un Ufficio di statistica presso il Ministero di Grazia e Giustizia (1872), al trasferimento della funzione statistica generale presso il Ministero dell'Interno (1878), al ritorno del Servizio Statistico dello Stato presso il Ministero dell'Agricoltura con Bodio nel 1892, alla costituzione di una Giunta statistica presso ogni prefettura, alla crisi del primo ventennio del secolo, alle leggi del 1923 e del 1929, di riorganizzazione del sistema e di costituzione dell'Istat, Istituto di Stato con personalità giuridica e gestione autonoma per l'unità di direzione scientifica e il coordinamento dei metodi d'indagine (Parenti, 1986).

Alla base della legislazione di riforma del Sistema statistico nazionale c'è il cosiddetto rapporto Moser, che ha esaminato tre settori fondamentali dell'attività statistica pubblica ("conti economici", "Pubblica Amministrazione" e "prezzi"), per indicare una serie di esigenze di modernizzazione organizzativa, tecnica e metodologica, aderenti anche agli standard internazionali. La statistica pubblica deve essere un servizio centrale a disposizione della collettività, oltre che del governo.

Tale situazione esige, quindi, che la funzione sia svolta da un'unica organizzazione pubblica o da più organizzazioni pubbliche, tra loro fortemente integrate, al fine di evitare contraddittorietà e confusione, garantire affidabilità ai risultati delle indagini, certificandoli e consentendo al governo di fare scelte legittime sotto il profilo statistico.

Obiettivi Il SISTAN connette in un'unica rete tutte le competenze disperse nelle varie amministrazioni, con l'obiettivo di acquisire nuove e maggiori conoscenze per influire sui processi decisionali della Pubblica Amministrazione (P.A.) e con quello ulteriore di ridurre la molestia verso il pubblico e le imprese che ha raggiunto livelli eccessivi. In questo disegno, l'Istat diventa un centro di coordinamento, di ricerca, di consulenza, di formazione, di garanzia metodologica, anche se perde in un certo senso il vecchio privilegio di monopolio, trasformandosi in un'azienda in grado di fornire servizi al pubblico, puntando su schemi privatistici.

Prima della riforma, da anni, era stata riscontrata, a livello politico, sindacale e tecnico, la necessità di una riforma che regolasse la materia in maniera organica e completa e che tenesse conto di due fatti importanti: la realtà politica delle regioni e l'uso delle nuove tecnologie informatiche.

Il precedente importante per la riforma del sistema è costituito dall'articolo 24 della legge 400/88 "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Tale articolo prevedeva una delega per il Governo da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi: l'attuazione di un sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale; l'istituzione di un Ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, ponendo gli uffici così istituiti alle dipendenze funzionali dell'Istat; l'attribuzione all'Istat di compiti di indirizzo e coordinamento; la garanzia del principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati; la garanzia del diritto all'accesso da parte del Parlamento, delle regioni di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati, con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; l'informazione annuale del Parlamento sull'attività dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione; la garanzia dell'autonomia dell'Istat in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

Organi Secondo l'articolo 2 del D. L. vo 322/89, fanno parte del SISTAN: l'Istat; gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni ed enti autonomi; gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; gli uffici di statistica delle province; gli uffici di statistica dei comuni, eventualmente consorziati; gli uffici di statistica delle ASL; gli uffici delle Camere di commercio; gli uffici di statistica comunque denominati di amministrazioni od enti pubblici; gli uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico (ad es. Istituto Guglielmo Tagliacarne).

Nella parte relativa all'Istat, che si trasforma da Istituto Centrale in Istituto Nazionale di Statistica, si parla dei nuovi compiti, del Presidente, degli organi collegiali.

Nel Sistema statistico nazionale uno dei punti più delicati era quello relativo all'articolazione delle competenze tra i vari soggetti pubblici in merito alla raccolta, al trattamento, alla analisi ed alla diffusione della informazione statistica.

Al livello centrale, la cospicua innovazione prevista dalla legge è di costituire, presso le amministrazioni centrali e le aziende autonome, uffici alle dipendenze funzionali dell'Istat e diretti da un funzionario designato dal Ministro, sentito il Presidente dell'Istat. Inoltre, anche presso enti e organismi pubblici possono essere costituiti Uffici di statistica.

Al secondo livello, oltre agli uffici regionali Istat di corrispondenza, vi sono gli uffici delle regioni e delle province autonome, istituiti con legge regionale e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Istat dal punto di vista metodologico.

Al terzo livello c'è una varietà di enti, costituiti dagli uffici di statistica delle prefetture, dagli uffici delle province, dagli uffici delle camere di commercio: i primi assicurano il coordinamento a livello provinciale delle fonti statistiche, così come individuate dall'Istat, e mantengono le loro competenze specifiche nell'area demografico – sociale; i secondi sviluppano la loro competenza nell'interesse della provincia; i terzi mantengono le loro competenze statistiche prevalentemente nell'area economica.

Il quarto livello, infine, è quello di USL, o grandi comuni, o loro consorzi.

È stato inoltre istituito un Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica, composto da rappresentanti di amministrazioni statali in grado di valutare il problema della produzione di statistiche ufficiali nei suoi aspetti pratici.

L'organo collegiale di garanzia, denominato Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio, al fine di garantire: imparzialità e completezza dell'informazione statistica e osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'Istat e agli altri enti del Sistema statistico nazionale; qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati; conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

Promozione, gestione e controllo della produzione di statistiche Livello centrale L'art. 1 della legge, che regolamenta le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici, svolte dagli uffici di informazione statistica, prescrive che questa sia fornita ufficialmente al Paese e agli organismi internazionali attraverso il SISTAN, per il quale va realizzata l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, prima a livello centrale e poi a livello locale.

È prescritto dall'articolo 3 che, presso le amministrazioni centrali dello Stato e le aziende autonome, siano istituiti Uffici di statistica alle dipendenze funzionali dell'Istat, uffici cui sono preposti dirigenti o funzionari designati dal Ministro competente, sentito il presidente dell'Istat.

Un altro livello, che può essere considerato centrale, è quello previsto dall'art. 4, che dà la facoltà, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro vigilante e il presidente dell'Istat, di costituire uffici presso enti ed organismi pubblici. Tale norma tende a far entrare nel sistema quegli enti che dispongono di notevoli giacimenti di informazioni. Tali uffici sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente dal punto di vista statistico.

Una terza categoria di uffici, individuata sempre dall'art. 4, è quella di enti che, pur non facendo parte del SISTAN, svolgono attività nelle materie bancarie e sono tenuti a fornire dati aggregati e ad uniformarsi alla legge e alle disposizioni comunitarie per la parte statistica. In questo modo viene integrato nel sistema anche il delicato settore delle statistiche creditizie, monetarie e valutarie, tenendo conto delle particolari esigenze della Banca centrale e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Livello regionale Il secondo livello è quello regionale.

La posizione dell'Istat è stata sempre favorevole allo sviluppo delle autonomie regionali, anche nel campo statistico, nel senso che avere istituti regionali di statistica non è di ostacolo all'attività dell'organo 'centrale', a condizione che la loro attività sia coordinata e standardizzata.

L'art. 5 della legge dice che spetta ad ogni regione e alle province autonome istituire con proprie leggi uffici di statistica. Secondo una recente indagine, esistono in ogni regione strutture di coordinamento statistico che hanno però collocazione differente: individuati quattro grossi settori, facenti capo il primo alla presidenza, il secondo all'ufficio studi, il terzo alla programmazione, il quarto all'informatica, la situazione dei vari uffici vede una prevalenza di collocazione nel settore della programmazione.

Il vero problema è costituito dalla esigenza della regione di disporre, per la propria attività di programmazione territoriale, di dati a vari livelli di disaggregazione. Premesso che il dato individuale non può essere comunque disponibile (se non in forma anonima), non si pone il problema della disponibilità dei dati per quanto riguarda quelli raccolti direttamente dalla regione quale ufficio del SISTAN, mentre per le altre esigenze di diversa aggregazione essi possono chiedere elaborazioni direttamente all'Istat.

Livello provinciale Al livello provinciale sono attivi numerosi uffici: in quasi ogni provincia esistono tre distinte entità: la Prefettura, la Provincia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Tutte le prefetture hanno istituito un ufficio di statistica: è compito degli uffici costituiti presso le prefetture il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione, a livello provinciale, di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici individuate dall'Istat. Sembra tuttavia si sia semplicemente provveduto ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente (l'Ufficio documentazione).