Trentino è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di Trento.
Zone di produzione Trentino La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra Lisignago, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Fiavé, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lavis, Ledro, Levico, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valdaone, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano, Zambana e parte dei comuni di Altavalle, Altopiano della Vigolana, Borgo Chiese, Comano Terme, Lona-Lases, San Lorenzo Dorsino.
Trentino Vino Santo
La zona di produzione è limitata all'intero territorio dei comuni di Arco, Cavedine, Drena, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, e parte del comune di Vallelaghi. La zona di produzione del Vino Santo con menzione Superiore è limitata a parte dei comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi.
Trentino Marzemino La zona di produzione è limitata all'intero territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.
Sottozone Sorni La sottozona è limitata a parte dei comuni di Lavis, Giovo e San Michele all'Adige. Isera La sottozona è limitata a parte dei comuni di Isera, Mori, Nogaredo e Villa Lagarina.
Ziresi La sottozona è limitata a parte del comune di Volano.
Castel Beseno La sottozona è limitata a parte dei comuni di Besenello e Calliano.
Valle di Cembra La sottozona è limitata a parte dei comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona-Lases e Segonzano.
Storia
I vinaccioli rinvenuti nell'insediamento palafitticolo di Ledro certificano che la coltivazione della vite in Trentino risale all'età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.). Tra i numerosissimi ritrovamenti più recenti risalta la situla reto-etrusca del IV secolo a.C. scoperta a Cembra, su cui è incisa un'iscrizione etrusca che esalta il consumo simposiale del vino. Nel III secolo a.C. era già fiorente il commercio enologico, come risulta dalla stele funeraria rinvenuta a Passavia e dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus. Intorno al 1.100 si iniziò a regolamentare la produzione: negli statuti di Trento vennero inserite norme protezioniste per ostacolare l'importazione.
Lo storico Michelangelo Mariani nel 1670 evidenziò l'importanza economica delle produzioni vinicole localiCronache del Concilio di Trento, Michelangelo Mariani, Trento con il Sacro Concilio et altri notabili.:
La modernizzazione della viticoltura trentina iniziò nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.
Tecniche di produzione La menzione Superiore è prevista espressamente al titolo II del disciplinare; viene concessa per vini di maggiore qualità organolettica.
La menzione Riserva è prevista per vini con titolo alcolico maggiore dello 0,5%, invecchiati almeno un anno (bianchi) e due anni (rossi).
La menzione Vigna può essere utilizzata a condizione che il toponimo o nome tradizionale risulti nella documentazione burocratica.
La menzione Vendemmia tardiva è riservata a vini prodotti con uve appassite sul tralcio.
L'indicazione dell'anno di produzione è sempre obbligatoria.
I vini vanno immessi al consumo in bottiglie di forma bordolese, renana o borgognotta; il Moscato giallo e il Moscato rosa anche nella tradizionale Bocksbeutel.
Disciplinare La DOC Trentino è stata istituita con DPR 04.08.1971 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 02.09.1971.
Successivamente è stato modificato con: DPR 07.07.1979, G.U. 324 del 28.11.1979 DPR 12.02.1985, G.U. 225 del 24.09.1985 DM 08.08.1996, G.U. 203 del 30.08.1996 DM 16.03.2000, G.U. 79 del 04.04.2000 DM 06.09.2002, G.U. 221 del 20.09.2002 DM 05.10.2005, G.U. 238 del 12.10.2005 DM 08.06.2010, G.U. 146 del 25.06.2010 DM 30.11.2011, G.U. 295 del 20.12.2011 DM 07.03.2014, Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf La versione in vigore è stata approvata con Provvedimento Ministeriale 28/02/2018
Tipologie Trentino Bianco Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioChardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon e/o Müller Thurgau e/o Manzoni bianco massimo 20%Chardonnay, Kerner, Manzoni bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, anche congiuntamente.Chardonnay, Kerner, Manzoni bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, anche congiuntamente.titolo alcolometrico minimo11,0% vol.12,5% vol.15,0% vol. di cui 11,0% svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo16 g/l20 g/l23 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.100 q.120 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Chardonnay Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioChardonnay minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l 5,0 g/lestratto secco minimo16,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Kerner Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardiva uvaggioKerner minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo 11,00% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Manzoni bianco Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardivauvaggioManzoni bianco minimo 85%Sono vietate le varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l 4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Moscato giallo Sono previste le menzioni Superiore, Superiore vendemmia tardiva e Liquoroso. DOCSuperioreVendemmia tardivaLiquorosouvaggioMoscato giallo minimo 85%idemidemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,00% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti15,00% vol.acidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/l4,5 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/l17,0 g/lresa massima di uva per ettaro120 q.100 q.100 q.non dichiarataresa massima di uva in vino70%70%50%non dichiarata
Müller Thurgau Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioMüller Thurgau minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,00% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo16,0 g/l18,0 g/l23,0 g/l140 q.120 q.120 q.120 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Nosiola Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardivauvaggioNosiola minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo10,50% vol.12,00% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo16,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.120 q.120 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Pinot bianco Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardivauvaggioPinot bianco minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo16,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Pinot grigio Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardivauvaggioPinot grigio minimo 85% idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,0 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo16,0 g/l.19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.Provvedimento MIPAAF n. 70166 del 19.10.2015100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Riesling italico uvaggioRiesling italico minimo 85%titolo alcolometrico minimo10,50% vol.acidità totale minima4,5 g/lestratto secco minimo16,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.resa massima di uva in vino70%
Riesling renano Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreVendemmia tardivauvaggioRiesling renano minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,00% vol.12,00% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Sauvignon Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioSauvignon minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,0% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,5 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Traminer aromatico Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioTraminer aromatico minimo 85%idemidemtitolo alcolometrico minimo11,50% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,0 g/l4,0 g/l5,0 g/lestratto secco minimo17,0 g/l19,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.100 q.100 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Rosso Sono previste le versioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva. baseSuperioreSuperiore vendemmia tardivauvaggioCabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, MerlotCabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot: minimo 85%;Lagrein e Rebo: massimo 15%Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, Moscato rosa: minimo 85%titolo alcolometrico minimo11,50% vol.12,50% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svoltiacidità totale minima4,0 g/l4,5 g/l5,0 g/lestratto secco minimo22,0 g/l25,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro140 q.90 q.60 q.resa massima di uva in vino70%70%50%
Kretzer uvaggioAlmeno due vitigni tra Enantio, Schiava, Teroldego e Lagrein, ognuno massimo 70%.titolo alcolometrico minimo11,00% vol.acidità totale minima4,0 g/l.estratto secco minimo17,0 g/lresa massima di uva per ettaro150 q.resa massima di uva in vino70%
Moscato rosa Autorizzata anche la definizione Moscato delle rose.
Sono previste le menzioni Superiore, Superiore vendemmia tardiva e Liquoroso. DOCSuperioreSuperiore vendemmia tardivaLiquorosouvaggioMoscato rosa minimo 85%idemidemidemtitolo alcolometrico minimo15,00% vol.15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti15,00% vol.acidità totale minima5,0 g/l5,0 g/l5,0 g/l5,0 g/lestratto secco minimo23,0 g/l23,0 g/l23,0 g/l23,0 g/lresa massima di uva per ettaro80 q.60 q.60 q.non dichiaratoresa massima di uva in vino60%60%50%non dichiarato
Cabernet Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.