Con eversione dell'asse ecclesiastico si indicano gli effetti di due leggi del Regno d'Italia e segnatamente il di soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose (in esecuzione della ), e la che comportarono, tra l'altro, l'indemaniamento e la vendita all'incanto di gran parte dei beni accumulati nel corso dei secoli dagli enti religiosi ("Asse ecclesiastico"). Al R.D. 7 luglio 1866, n. 3036 fece seguito il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 21 luglio 1866, n. 3070.

Il termine "eversione", dalla radice latina evertĕre, significa abbattere, rovesciare, sopprimere. Il termine "asse", dal latino as, assis = moneta, significa "patrimonio".Il termine, oggi disusato, sopravvive quasi soltanto nell'espressione "asse ereditario", che indica il patrimonio lasciato a disposizione degli eredi. L'espressione, quindi, qualifica la confisca dei beni immobili degli enti religiosi come un abbattimento del potere fondiario della Chiesa cattolica. Essa venne utilizzata sia nei disegni preparatori che nella legge stessa del 1866, ma in leggi successive il concetto fu edulcorato con l'espressione "liquidazione dell'asse ecclesiastico", terminologia che sottace la natura confiscatoria, ma che trova una corrispondenza in una maggiore moderazione delle leggi stesse. La nuova terminologia intese indicare come obiettivo della legislazione quello di imporre alla Chiesa la vendita dei propri beni immobili, attraverso, ad esempio, la conversione in titoli di stato. Obiettivo di fondo dell'azione del legislatore fu, quindi, l'estensione del controllo dello Stato sulla Chiesa.

Ispirate a un'ideologia giurisdizionalista (la teoria giurisdizionalistica considerava il sovrano quale proprietario sostanziale anche di tutti i beni ecclesiastici), le leggi di eversione dell'asse ecclesiastico rimasero in vigore fino al 1929, anno dei Patti lateranensi..

La manomorta

Tra le ragioni (non la sola) che indussero lo stato sabaudo a procedere alla liquidazione di parte del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici ci fu il persistere plurisecolare della condizione di manomorta in cui versavano tali possedimenti. Infatti di regola le clausole di testamenti e donazioni imponevano l'inalienabilità dei beni legati o donati, i quali in contropartita della celebrazione di messe o dell'elevazione di preghiere dovevano servire a dare una sede e un tetto ai religiosi o ad assicurare loro delle risorse alimentari e/o finanziarie attraverso la coltivazione di fondi rustici o la concessione di questi ultimi a terzi in enfiteusi. Di qui la non circolarità permanente di un enorme patrimonio immobiliare, con la conseguenza dell'impossibilità per lo Stato di percepire tributi o imposte, salvo la tassa di manomorta.

Il contesto storico

La politica anticlericale del Regno di Sardegna fu inaugurata con la legge del 29 maggio 1855, n. 878, che abrogò il riconoscimento civile a numerosi ordini religiosi incamerandone i beni.. Si trattava di procedimenti già messi in pratica in altri Stati, ad esempio nel Granducato di Toscana con le soppressioni leopoldine dei conventi già dal 1786, e nella Francia napoleonica e nei territori da essa controllati (Italia compresa) nel 1808. I beni patrimoniali degli ordini soppressi passarono in blocco sotto l'amministrazione di una Cassa Ecclesiastica. Con questo provvedimento il Regno di Sardegna cominciò ad incidere sull'assetto della proprietà privata.

Proprietà confiscate nel Regno di Sardegna nel 1855Quantità TipoN. personeCategoriaEntrate annuali (in lire)66Monasteri nel continente772Monaci46Monasteri nel continente1085Suore 40Monasteri in Sardegna489Monaci e monache182Conventi spirituali3145Monaci_65Edifici ecclesiastici680Preti1700Benefici ecclesiastici1700Ecclesiastici Fonte: p. 316.

In totale furono confiscati 2.099 beni ecclesiastici, coinvolgendo 7.871 religiosi che sommati davano una rendita annuale di lire.

Tale disposizione venne estesa nel 1859 all'ex Legazione delle Romagne, ai Ducati e successivamente agli altri territori che furono annessi allo Stato sabaudo.

Un secondo provvedimento restrittivo si ebbe con la , che tolse alla Cassa ecclesiastica il possesso materiale dei beni incamerati, passandolo al Demanio dello Stato. Gran parte del denaro ricavato da questa confisca venne utilizzata dal governo del nuovo stato per le spese connesse con la pubblica educazione, come votato dal parlamento.

Nel 1866 il giovane Regno d'Italia affrontò una difficile e dispendiosa guerra contro l'Austria (terza guerra d'indipendenza). A causa delle spese ingenti dovute al conflitto, il disavanzo pubblico salì a 721 milioni, cifra mai toccata prima. La risposta dello Stato alla grave crisi finanziaria e alla necessità di ulteriori prestiti dai banchieri inglesi fu l'incameramento dei beni ecclesiastici.La legge 2087 fu approvata quattro giorni dopo la sconfitta di Custoza (24 giugno 1866) e il Regio Decreto attuativo fu promulgato dopo appena altri dieci giorni.

Le confische accentuarono il dissidio politico con la Santa Sede, originatosi con la questione romana, che sarà ricomposto solo con la firma dei Patti lateranensi nel 1929. Per compensare in qualche modo la liquidazione dei beni immobili che la Chiesa cattolica aveva subito a partire dal 1810 (con le leggi napoleoniche) e fino a tutto il 1871, il Regno d'Italia si impegnò a "stipendiare" con la "congrua" i presbiteri titolari di un beneficio ecclesiastico.

L'incameramento dei beni operato nel 1866/67 non era isolato: lo Stato aveva cominciato ad incidere sull'assetto della proprietà nel 1861 con la quotizzazione dei demani comunali, e nel 1862 con una legge di alienazione del demanio dello Stato. Dopo la Presa di Roma nel 1870, il primo ministro Giovanni Lanza estese, con alcuni correttivi, l'eversione dei beni degli enti ecclesiastici anche ai territori appartenenti all'ex Stato Pontificio e, quindi, anche a Roma, scelta quale nuova capitale dello Stato unitario, ai sensi della 19 giugno 1873, n. 1402.

Il contenuto delle norme Le due leggi di liquidazione dell'asse ecclesiastico furono approvate nel 1866 e nel 1867:

Con il Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3036 "per la soppressione delle corporazioni religiose" fu tolta la personalità giuridica (con la conseguente perdita della capacità patrimoniale) a ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari e secolari, ai conservatori e ai ritiri, che comportassero vita in comune e avessero carattere ecclesiastico. Ai religiosi delle case soppresse furono corrisposti degli assegni a integrazione della congrua e, su richiesta, fu data loro la possibilità di continuare a occupare i monasteri e i conventi o parte di essi. Con la legge 15 agosto 1867, n. 3848 "per la liquidazione dell'asse ecclesiastico" furono soppressi gli enti ecclesiastici del clero secolare: i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie, parte delle cappellanie corali, le abbazie e i priorati di natura abbaziale, parte dei benefici, le prelature e le cappellanie ecclesiastiche e laicali, le fondazioni o i legati pii per oggetto di culto, pure se non eretti in titolo ecclesiastico.

Gli enti furono soppressi in quanto ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del Paese. Da tali provvedimenti restarono esclusi solamente gli organi centrali della Chiesa cattolica, le mense vescovili, i capitoli cattedrali, i benefici capitolari in numero limitato, i benefici parrocchiali, le fabbricerie e i seminari.

I beni di qualunque specie degli enti soppressi e i beni immobili degli enti non interessati dalla normativa (i cosiddetti "enti conservati") furono convertiti in rendita pubblica al tasso del 5% in rapporto al valore desumibile dall'applicazione dell'imposta di manomortaSecondo Luigi Einaudi, nei fatti si trattò di una confisca, giacché da un canto la conversione era forzosa, dall'altro agli enti ecclesiastici sopravvissuti era negata la possibilità di richiedere il rimborso del capitale che di regola è attribuita ai creditori dello Stato. Luigi Einaudi, La conversione della rendita e gli enti ecclesiastici, Corriere della Sera, 9 dicembre 1906, in Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Torino, Einaudi, 1959, pp. 443-449.. Relativamente agli enti conservati, la conversione avrebbe riguardato anche gli immobili che essi avessero acquistato in avvenire. Ma all'atto della conversione in renditaDalla rendita accertata per i beni indemaniati degli enti soppressi fu dedotto il 5% per spese di amministrazione., il patrimonio immobiliare degli enti soppressi e di quelli mantenuti in vita fu colpito da una tassa straordinaria del 30%. I beni parrocchiali e quelli delle fabbricerie furono esentati dall'imposta del 30%Oltre a prevedere numerosi temperamenti al regio decreto del 1866 e alla legge del 1867, la successiva legge 19 giugno 1873 n. 1402 dispose che la tassa straordinaria del 30% non fosse applicabile alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose soppresse a Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie. In questo la legge 19 giugno 1873 n. 1402 si allineava sugli articoli 4 e 5 della legge 13 maggio 1871 n. 214 detta "delle guarentigie" in virtù dei quali i Palazzi Apostolici, Vaticano e Lateranense, con gli edifici, i giardini e i terreni dipendenti e annessi, nonché la villa di Castel Gandolfo, erano esenti da qualsiasi tipo di imposta o tributo. .

La rendita così calcolata derivante dai beni degli enti soppressi fu devoluta per la maggior parte al Fondo per il Culto, il quale aveva il compito di fare fronte alle necessità finanziarie degli enti non soppressi. La rendita derivante dagli enti non soppressi fu iscritta a favore di questi ultimi. Dalla devoluzione e dalla conversione furono escluse le chiese e le relative rettorie, in quanto edifici funzionali e quindi fini a se stessi, nonché alcuni immobili appartenenti agli enti conservati come i palazzi vescovili, i fabbricati dei seminari, le abitazioni degli investiti, eccetera. Furono parimenti esclusi i beni di ogni specie appartenenti ai benefici parrocchiali e alle parrocchie (ma non alle fabbricerie)I patrimoni immobiliari degli enti conservati furono sottoposti a controlli amministrativi sia quanto al loro incremento (per il quale occorreva l'autorizzazione governativa agli acquisti) sia quanto all'amministrazione, ordinaria e straordinaria (alienazioni, eccetera). Vincenzo Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, settima edizione, Milano, Giuffrè, 1949, p. 38..

I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti (i reperti archeologici), gli oggetti d'arte o preziosi per antichità (dipinti, sculture, altari, sarcofaghi, cenotafi, lapidi, paliotti, arazzi, tappeti, candelabri, lampadari, tabernacoli, reliquiari, eccetera) che si trovavano negli edifici appartenenti alle corporazioni soppresse furono devoluti ai musei e alle biblioteche pubbliche. Con l'eccezione dei quadri, delle statue, degli arredi (comprensivi degli organi a canne) necessari per il culto, che rimasero nelle chieseLe leggi eversive non avevano per oggetto i beni mobili e immobili che gli articoli 4 e 5 della legge del 13 maggio 1871 n. 214 "delle guarentigie" assegnavano in godimento alla Santa Sede: Palazzi Apostolici (Vaticano e Lateranense) e villa di Castel Gandolfo, con edifici, giardini e terreni annessi e dipendenti, Musei e Biblioteche vaticani, archivi, eccetera..