Un collaboratore di giustizia, secondo la legge italiana, è un soggetto che, trovandosi nella situazione di conoscenza di fenomeni criminali e di coinvolgimento al loro interno, decide di collaborare con la magistratura italiana in cambio di sconti di pena e di altri benefici previsti dalla legge. Alla tutela dei collaboratori di giustizia contro gli eventuali atti di ritorsione da parte di altri soggetti legati ai reati in questione ed alla loro incolumità fisica provvede il servizio centrale di protezione.
Nel linguaggio giornalistico, entrato nell'uso comune, il collaboratore di giustizia è stato definito impropriamente pentito, termine che presuppone un ravvedimento di tipo morale o religioso assente nella maggior parte dei casi trattandosi semplicemente di un accordo previsto dalle leggi vigenti tra lo Stato e il criminale in possesso di informazioni importanti. Di conseguenza, il fenomeno che li contraddistingue è stato ribattezzato pentitismo.
Storia Il codice Rocco conosceva solo istituti come quelli dell'articolo 56 commi terzo e quarto, per il colpevole che "volontariamente desiste dall'azione" o che "volontariamente impedisce l'evento" (cui si è aggiunto di recente, come novella, il ravvedimento operoso dell'articolo 452-decies). Poi la riforma dell'articolo 630 del codice penale (che puniva il sequestro di persona a scopo di estorsione) realizzata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497 introdusse sconti di pena "se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione" (art. 6).
Il fenomeno del pentitismo nella sua forma più conosciuta fu la conseguenza di una serie di provvedimenti legislativi emanati per contrastare l'emergenza del terrorismo in Italia: in primo luogo, il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (la cosiddetta legge Cossiga)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 febbraio 1980 n. 37. Tra i primi soggetti che ne beneficiarono vi furono i brigatisti rossi Patrizio Peci (considerato il primo pentito del terrorismo italiano), Carlo Fioroni ed Antonio Savasta. Per stimolare ulteriori defezioni nei ranghi del terrorismo furono poi emanate la legge 29 maggio 1982, n. 304 (la cosiddetta "legge sui pentiti") e la legge 18 febbraio 1987, n. 34 (cosiddetta "legge sulla dissociazione"). Nonostante questi provvedimenti abbiano contribuito in maniera determinante a smantellare diversi gruppi terroristici di destra e di sinistra furono criticati da una parte dell'opinione pubblica e delle forze politiche (storiche furono le prese di posizione dello scrittore Leonardo Sciascia e del Partito Radicale) per il fatto di concedere privilegi in cambio di informazioni importanti a pericolosi terroristi di primo piano che si erano macchiati di orrendi delitti: fecero discutere in particolare i casi di Antonio Savasta, reo confesso di 17 omicidi, che ebbe una condanna irrisoria a sedici anni di carcere e di Marco Barbone, che uccise il giornalista Walter Tobagi e a cui vennero inflitti otto anni e mezzo ma fu subito scarcerato col beneficio della libertà condizionata."Il carcere speciale", tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale" Salvatore Verde, Odradek edizioni, 2002
Nell'ambito della criminalità organizzata, il fenomeno del pentitismo riguardò, almeno inizialmente, la camorra napoletana (particolare clamore fece il "caso Tortora" riguardante il famoso presentatore televisivo falsamente accusato da alcuni "pentiti" di appartenenza alla camorra cutoliana) ma presto arrivò a coinvolgere anche Cosa Nostra con i "pentimenti" di Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno, che portarono al famoso maxiprocesso di Palermo con 475 imputati, considerato una pietra miliare nella lotta alla mafia. Giovanni Falcone, Ferdinando Imposimato ed Antonino Scopelliti furono tra i primi magistrati a sostenere l'importanza di estendere la normativa sui "pentiti" alla lotta contro la criminalità mafiosa. Alla riflessione da loro attivata"Nel Lazio ben 17 sequestri di persona a scopo di estorsione sono stati risolti positivamente grazie al contributo dei pentiti (...) Senza la legislazione premiale - si è riconosciuto - non sarebbe possibile concepire una lotta seria alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta" (Ferdinando Imposimato, in Consiglio superiore della magistratura, Lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, incontri di studio e documentazione per i magistrati, 25-26 maggio 1984, p. 74 e p. 75). si devono numerosi provvedimenti volti ad incoraggiare l'utilizzo dei cosiddetti “pentiti” per la risoluzione di importanti e delicate indagini nonché per la formazione della cosiddetta "prova orale" nel dibattimento processuale. La legge 15 novembre 1988, n. 486 affidò la protezione dei pentiti (mai peraltro mezionati nel testo) all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (organo poi soppresso nel 1992).
Grazie all'opera del magistrato palermitano simbolo dell'Antimafia (all'epoca direttore degli affari penali al ministero di Grazia e Giustizia) vennero infatti emanate le prime leggi per disciplinare il fenomeno: lo sdegno suscitato da una violenta escalation criminale (577 omicidi di mafia nel 1990, saliti a 718 nel 1991), culminata con l'assassinio del giudice Rosario Livatino (21 settembre 1990)Luca Tescaroli, Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2023., si rivelò determinante per l'approvazione del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che istituì il servizio centrale di protezione (creato sul modello del programma federale di protezione testimoni degli Stati Uniti), cui seguì il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che garantì ai collaboratori di giustizia l'accesso ai benefici penitenziari. La legge 82/91 subì poi ulteriori modifiche all'indomani delle stragi di Capaci e di via d'Amelio con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (c.d. "decreto Scotti-Martelli"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ampliò la norma precedente prevedendo ulteriori benefici per i collaboratori di giustizia.
Il dibattito sui pentiti nato nell'ambito del processo Andreotti dalla vicenda del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, tornato a delinquere nonostante si trovasse sotto protezione, fu all'origine del disegno di legge presentato nel 1997 dagli allora ministri della Giustizia Giovanni Maria Flick e dell'Interno Giorgio Napolitano, approvato dal Parlamento il 13 febbraio 2001 con la legge n. 45, che, oltre a modificare la legge del 1991, introdusse la figura del testimone di giustizia.
La disciplina normativa La legge 6 febbraio 1980, n. 15 Fu la prima legge a prevedere la concessione di sconti di pena (l’ergastolo sostituito con la reclusione dai 12 ai 20 anni e le altre pene ridotte da un terzo alla metà) per colui che "dissociandosi dagli altri si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti" (art. 4).
La legge 29 maggio 1982, n. 304 Sebbene non siano espressamente nominati all'interno del testo normativo, la legge introduce la distinzione fondamentale tra i cosiddetti dissociati, cioè tutti coloro che rendono "[...] piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato" (art. 2) e i pentiti, ossia coloro che rendono piena confessione di tutti i reati commessi e aiutano l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati (art. 3). Nel caso dei pentiti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 10 a 12 anni e le altre pene sono diminuite della metà mentre per i dissociati la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da 15 a 21 anni e le altre pene sono diminuite di un terzo.
La legge 18 febbraio 1987, n. 34 La legge definisce il dissociato come colui che "ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo a cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica" e stabilisce che nei confronti di tali soggetti "nel caso di omicidio la pena è diminuita di un quarto, negli altri tipi di reato della metà" mentre "in caso di più procedimenti la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei".
La legge 15 marzo 1991, n. 82 Grazie all'influenza dell'operato del magistrato italiano Giovanni Falcone, si ebbe l'emanazione del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, che introdusse nell'ordinamento giuridico italiano la figura del "collaboratore di giustizia" (nella norma chiamato semplicemente come collaboratore).
Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 Introduce nell'ordinamento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975, n. 354) l'articolo 58-ter, il quale stabilisce che i requisiti minimi di pena per l'accesso al lavoro all'esterno (art. 21), ai permessi premio (art. 30-ter) e alla semilibertà (art. 50) "non si applicano a coloro che, dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati".
Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 Introduce all'interno della legge 82/91 la norma secondo cui i collaboratori di giustizia detenuti "per espiazione della pena o [..] per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodit[i] in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione" (art. 13-bis) e prevede per loro "l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione" richiedendo però l'approvazione dell'autorità che ha deliberato il programma di protezione su parere del "pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione" (art. 13-ter).
La legge 13 febbraio 2001, n. 45 La legge 13 febbraio 2001 n. 45, modificando la norma del 1991, ha introdotto la figura del testimone di giustizia. Il testo della legge del 2001 andò a riformare l'originaria disciplina risalente al 1991, infatti, ferme restando le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento concesso dallo Stato, le modifiche approvate sono sostanziali, tra queste:
il pentito ha un tempo massimo di sei mesi di tempo per dire tutto quello che sa, il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il pentito dichiara la sua disponibilità a collaborare; il pentito non accede immediatamente ai benefici di legge ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite; il pentito detenuto dovrà scontare almeno un quarto della pena; la protezione durerà fino al cessato pericolo a prescindere dalla fase in cui si trovi il processo.