Il trust () o fondo fiduciario è un istituto del sistema giuridico di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).
Nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale.
Caratteristiche Il trust è uno strumento giuridico che permette al disponente (settlor) di trasferire al trust, ente giuridico autonomo, beni e/o diritti, che verranno gestiti, amministrati e conservati dal trustee, intestatario dei beni e diritti in regime di segregazione patrimoniale, nell’interesse di uno o più beneficiari.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.
I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una è quella del disponente, cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dal gestore/amministratore, che agisce secondo le "regole" poste dal disponente nell'atto costitutivo. La terza è quella del beneficiario, espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano. "Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica, così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione.
Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente nel quadro normativo di riferimento. Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore, gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.
Meccanismi del trust Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il disponente e il fiduciario, che è il cosiddetto patto di fiducia; il settlor (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:
un trasferimento di intestazione; l'amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario. Qualcuno definisce il trust (quantomeno il trust nel suo schema classico) una sorta di "donazione congelata" dove sono individuabili, fra gli altri, un donante (disponente) ed un beneficiario. C'è da puntualizzare tuttavia l'oggettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche proprio per la sua attitudine ad essere declinato in una miriade di meccanismi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.
Il trust viene anche utilizzato per le cosiddette strutture orfane, termine finanziario che designa società le cui azioni sono proprietà di un trust di scopo non caritatevole e di nessuna persona fisica, anche di minoranza, al fine di imputare un cespite, un debito o altra attività finanziaria all'esterno del bilancio della società di capitali che richiede il trust. Sono utilizzate per "isolare" con una società di progetto attività e patrimonio di una società dalle altre afferenti allo stesso gruppo industriale o finanziario, in modo da rendere la richiedente il trust "bankruptcy remote": in caso di fallimento, è minimo l'impatto economico sulle altre società del gruppo, che sono già tutelate dalla responsabilità limitata. In particolare, sono strumenti relativamente comuni per la creazione di Special Purpose Vehicle di scopo per la cartolarizzazione, tramite l'emissione di obbligazioni di tipo Asset-backed security.
Analogie e differenze con il mandato fiduciario Si dice comunemente che il trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.
Nel trust invece il fiduciario è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiario. Il trustee può alienare, permutare, affittare, dare a garanzia i beni in trust (alle condizioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente). Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa (salva substantia rerum). La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria. Il contraltare della protezione del bene in trust è la compressione del diritto di proprietà subita dall'apposizione di un vincolo a tutela di interessi riconosciuti legittimi. Il trust dà garanzia di tutela giurisdizionale ad un rapporto di fiducia che tipicamente è fuori dal mondo delle leggi.
Si noti inoltre che il disponente (cioè l'originario pieno proprietario dei beni) può istituire in testamento il trust. Il trust ha pertanto molte più analogie con l'istituto del fedecommesso che con il mandato fiduciario.
Soggetti coinvolti
Disponente Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust, detto settlor. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc). Anche il controllo sull'operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente(protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.
Fiduciario Il fiduciario, detto anche trustee, può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del disponente, o anche una persona giuridica come ad esempio un fondo pensione. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del fiduciario e, in caso di pluralità di fiduciari, i modi di soluzione delle controversie.
Beneficiario Anche il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: "i miei nipoti e pronipoti"; "i poveri del villaggio X"; "i minatori del pozzo n. 14").
Guardiano Persona fisica, professionista di fiducia del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal fiduciario ed, eventualmente, di supplenza del trustee.
Scopi Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust è una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprietà speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che può essere utilizzato per moltissimi motivi. Dire trust è come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.
Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da: protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool ecc.). riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. 'opachi' (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all'estero in attività di ingegneria fiscale). tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari; tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità; beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust; forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassoni; vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l'uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato. altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.
La tassazione del Trust A livello fiscale il trust soggiace all’applicazione delle imposte di successione e di donazione, previste nel Testo Unico del 31 ottobre 1990 n. 346. Con recente riforma, avvenuta con Decreto legislativo del 18 settembre 2024 n. 139, il TUSD, per la prima volta, menziona espressamente il trust tra gli istituti oggetto della normativa e chiarisce franchigie e aliquote applicabili:
4% in caso di trasferimento a favore di coniuge e parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente ad Euro 1.000.000,00; 6% in caso di trasferimento a favore di fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente ad Euro 100.000,00; 6% in caso di trasferimento a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado; 8% in caso di trasferimento a favore di altri soggetti.
Viene poi specificato che in caso di trasferimento a favore di una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104, le aliquote di cui sopra si applicano esclusivamente sull’eccedenza ad Euro 1.500.000,00.