Le elezioni regionali italiane del 2018 in Friuli Venezia Giulia si sono svolte il 29 aprile. Sono state le dodicesime nella storia della regione, e le quarte con l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

È stato eletto alla presidenza Massimiliano Fedriga, sostenuto dalla coalizione di centro-destra, che ha ottenuto oltre il 57% delle preferenze, staccando di oltre 160.000 voti il secondo classificato, Sergio Bolzonello, candidato espresso dal centro-sinistra, e vicepresidente della giunta uscente. Il Presidente uscente del Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani, aveva annunciato la sua volontà di non ricandidarsi.

Tra le liste il partito più votato è risultata la Lega, partito che esprime il candidato vincitore, col 34,87% dei suffragi, davanti al Partito Democratico, col 18,11%, e Forza Italia, che ottiene il 12,11%. Tra i gruppi di liste, il centro-destra ha raccolto il 62,71% dei voti, davanti al centro-sinistra (26,12%).

Per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale gli aventi diritto al voto erano 1.107.415, suddivisi in 1.369 sezioni elettorali. Si sono recati al voto 549.390 elettori, pari al 49,61%.

Contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, si sono tenute anche quelle per l'elezioni dei consigli e dei sindaci comunali di 19 comuni. Si sono tenute inoltre i referendum consultivi sulle modifiche di alcune circoscrizioni comunali.

A seguito del passaggio, avvenuto il 1º gennaio 2018, di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, per la prima volta i cittadini di questo comune sono chiamati a contribuire all'elezione del consiglio regionale e del presidente del Friuli-Venezia Giulia.

Legge elettorale Il tentativo di modifica della legge elettorale Nel corso del 2017 venne discussa, all'interno del Consiglio Regionale, una proposta di modifica della legge elettorale regionale. Le principali modifiche riguardano l'introduzione di un tetto al numero di mandati di ciascun consigliere, della doppia preferenza di genere, nonché della possibilità, data ai sindaci, di candidarsi alle elezioni regionali, senza dover, anticipatamente, dimettersi dalla carica. A seguito del mancato accordo all'interno della maggioranza, e dell'assenza di sostegno da parte delle opposizioni, le proposte vennero fatte decadere.

Sistema elettorale

Consiglieri da eleggere Lo Statuto speciale, come modificato con la Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.), prevede che il numero dei consiglieri regionali sia "determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazione superiori a 10.000, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'Istat". L'Istituto nazionale di statistica, il 17 gennaio 2018, ha confermato che l'ultimo dato ufficiale disponibile è relativo all'anno 2016 (riferito al 31 dicembre) ed è pari a 1.220.510 abitanti, compreso il comune di Sappada che, come noto, prenderà parte, per la prima volta, alle elezioni regionali. Il nuovo consiglio regionale sarà composto, come quello eletto nel 2013, da 49 consiglieri, di cui 47 eletti nelle cinque circoscrizioni elettorali, in cui è suddiviso il territorio regionale, ai quali si aggiungono il candidato eletto presidente della Regione e il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.

Premio di maggioranza Le principali disposizioni normative applicabili alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contenute nelle leggi regionali 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale). La disciplina dei casi di incandidabilità alle cariche di Presidente della Regione e di Consigliere regionale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.).

Secondo la legge elettorale viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In merito all'attribuzione dei seggi alle singole liste, vengono ammesse alla ripartizione qualora si trovano nelle seguenti tre condizioni: abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti su base regionale; abbiano ottenuto almeno l'1,5% su base regionale e faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%; abbiano ottenuto in una circoscrizione pari ad almeno il 20% dei voti.

L'Ufficio centrale regionale deve verificare se la distribuzione proporzionale dei seggi soddisfa le seguenti due condizioni: il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente ha ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponde al 60% per cento dei seggi del Consiglio, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con più del 45% dei voti o almeno al 55% dei seggi, nel caso in cui il Presidente sia stato eletto con una percentuale di voti pari o inferiore al 45%; il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente hanno complessivamente ottenuto un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato Presidente primo dei non eletti, corrisponde al 40% dei seggi del Consiglio. Nel caso in cui risulti che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate candidato eletto Presidente ha ottenuto un numero di seggi inferiore al 60% o al 55%, scatta il “premio di maggioranza” che comporta l'attribuzione ai gruppi di liste di maggioranza della prescritta percentuale di seggi e l'attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

Nel caso in cui dalla verifica risulti che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente hanno ottenuto un numero di seggi inferiore al 40%, scatta la “garanzia per le minoranze”, che comporta l'attribuzione ai gruppi di liste di minoranza del 40% dei seggi e l'attribuzione dei restanti seggi agli altri gruppi di liste.

Seggio alla minoranza slovena Nel caso in cui un gruppo di liste espressione della minoranza slovena non abbia ottenuto almeno un seggio per effetto delle operazioni di attribuzione dei seggi, le operazioni devono essere ripetute, a condizione che il gruppo di liste: abbia dichiarato, in occasione della presentazione delle candidature, il collegamento con un altro gruppo di liste della medesima coalizione; abbia ottenuto una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% dei voti validi.

Nel ripetere le operazioni di attribuzione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale somma le cifre elettorali del gruppo di liste espressivo della minoranza slovena e del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerando i due gruppi come un unico gruppo. Uno dei seggi così ottenuti dall'insieme costituito dai due gruppi è attribuito al gruppo espressivo della minoranza slovena.

Ripartizione in circoscrizioni Le circoscrizioni elettorali in cui è diviso il comprensorio regionale sono Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo.

Il comune di Sappada, che per la prima volta partecipa alle elezioni regionali, è aggregato alla circoscrizione di Tolmezzo. Ciò non modifica il numero dei seggi attribuiti alle varie circoscrizioni.

+ Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni Circoscrizione Residenti Seggi attribuitiTrieste 232.601 9Gorizia 140.143 5Udine 456.186 18Tolmezzo 80.550 3Pordenone 310.811 12Totale 1.220.291 47

A questi vanno aggiunto due seggi: uno attribuito al candidato risultato eletto come Presidente della Giunta, e uno al secondo per numero di voti.

Modalità di voto

La legge prevede tre possibili modalità di espressione del voto:

Scelta del solo candidato presidente. Si traccia un segno sul nome del candidato presidente o sul simbolo associato al nome. In questo caso il voto non si estende alle liste collegate, anche nel caso vi sia una sola lista; Scelta del candidato presidente e di una lista. Si traccia un segno sul nome del candidato presidente o sul simbolo associato al nome e un segno sul simbolo della lista. Nel caso in cui si tracci solo un segno sul simbolo della lista, il voto si estende anche al candidato presidente ad essa collegato. È possibile anche effettuare il voto disgiunto tracciano un segno sul nome di un candidato presidente o sul simbolo associato al nome e un segno sul simbolo di una lista ad esso non collegata; Scelta del candidato presidente, di una lista e di un candidato consigliere. Si traccia un segno sul nome del candidato presidente o sul simbolo associato al nome, un segno sul simbolo della lista e si scrive il cognome del candidato consigliere a fianco del simbolo della lista. Il candidato consigliere deve fare parte della lista. Nel caso si scriva solo il cognome del candidato consigliere, il voto si estende sia alla lista che al candidato presidente ad essa collegato.

Le operazioni di votazione si svolgono la domenica dalle 07:00 alle 23:00.

Il colore della scheda per le elezioni regionali è azzurro - pantone 278U.

Principali avvenimenti Scelta della data

La data del 29 aprile è stata formalizzata il 16 febbraio con la delibera n. 289 della Giunta regionale, una settimana dopo l'annuncio. Inizialmente era stata prospettata l'ipotesi del 6 maggio, data in cui ricorre l'anniversario della prima scossa del terremoto del Friuli del 1976. Successivamente si è posta la questione se tale data rientri fra quelle ammesse dallo Statuto regionale, che prevede come finestra di voto, il periodo compreso tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva, rispetto al compimento della legislatura.

Essendosi, nel 2013, tenute le elezioni regionali nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 aprile, secondo l'interpretazione della Giunta regionale, supportata dal Governo, tale finestra va calcolata dal 21 aprile, perciò si estende tra il 25 marzo e il 29 aprile. È stata rigettata la possibilità che le elezioni regionali possano tenersi nella stessa data delle elezioni politiche italiane, come richiesto da una mozione del Movimento 5 Stelle. Secondo la giunta regionale tale accorpamento sarebbe stato possibile solo anticipando la chiusura naturale della consiliatura, cosa che avrebbe messo a rischio alcuni accordi finanziari col governo centrale, non ancora finalizzati. Inoltre ciò avrebbe potuto causare confusione agli elettori, essendo i sistemi elettorali, nazionale e regionale, diversi.

Tale decisione è stata oggetto di critiche da parte delle opposizioni, secondo cui tale scelta costerà tra i 3 e i 5 milioni. Anche l'ex presidente della Regione Riccardo Illy, che nel 2008 si dimise in anticipo, per permettere l'abbinamento con le elezioni politiche, ha stigmatizzato la scelta. La data è stata critica anche per la vicinanza con la festività del Primo maggio, e la possibilità che la presenza di alcuni giorni festivi possa disincentivare la partecipazione al voto. La Giunta regionale ha giustificato la scelta per la volontà di non penalizzare il calendario scolastico e le famiglie degli alunni.