La riforma Gentile è una serie di atti normativi del Regno d'Italia che costituì una riforma scolastica organica. Prese il nome dall'ispiratore, il filosofo neoidealista Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione del governo Mussolini nel 1923, che la elaborò con la collaborazione di Giuseppe Lombardo Radice.

«La più fascista» delle riforme, come la definì Mussolini,Circolare ai prefetti delle città sedi universitarie del 6 dicembre 1923, ora in Edoardo e Duilio Susmel (a cura di), Opera omnia di Benito Mussolini, XX, Dal viaggio negli Abruzzi al delitto Matteotti. 23 agosto 1923-13 giugno 1924, Firenze, La fenice, 1956, p. 366. rimase in vigore nelle sue linee essenziali anche dopo l'avvento della Repubblica, fino a quando il Parlamento italiano, con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta scuola media unificata.

Le norme La riforma prese le mosse dalla legge n. 1601/1922, la c.d. legge dei pieni poteri, che per un anno conferiva al Governo il potere di emanare decreti di rango legislativo con una sinteticissima indicazione dei principi guida da seguire ("ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese").

Legge 3 dicembre 1922, n. 1601 (delega per la riforma della pubblica amministrazione); R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (Ministero dell'istruzione); R.D. 31 dicembre 1923, n. 3126 (obbligo scolastico); R.D. 31 dicembre 1923, n. 3106 (scuola materna); R.D. 1º ottobre 1923, n. 2185 (scuola elementare); R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado e convitti nazionali); R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università ed istituti superiori).

In attuazione della riforma dell'istruzione superiore, fu approvato inoltre, con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, un nuovo regolamento generale universitario. Successivamente, ciascun ateneo si dotò di un nuovo statuto, ciascuno approvato con regio decreto avente sempre valore regolamentare (ad es. l'Università di Roma si dotò di un nuovo statuto approvato con R.D. 14 ottobre 1926, n. 2319).

Tre gradi del ciclo unico di scuola elementare

Come strutturata nel R.D. n. 2185/1923, la scuola elementare si distingueva in un ciclo unico con tre gradi: grado preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).

La riforma (con il R.D. n. 3106/1923) trasformò gli asili d'infanzia, ora chiamati scuole materne, facendone istituzioni di preparazione alla scuola elementare; ne fu potenziato lo sviluppo con un apposito stanziamento annuale di cinque milioni di lire.. Scrive Charnitzky che la «educazione prescolastica, dal carattere prevalentemente ludico-creativo, aveva lo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità del bambino, incoraggiandone la spontanea espressione dell'esperienza estetica del suo mondo. [...] Nello stesso tempo si dovevano costruire i primi elementi del sapere e correggere cautamente i pregiudizi e le superstizioni popolari.». Era previsto che il personale insegnante delle scuole materne fosse formato in «sei scuole di metodo statali, con l'inclusione delle scuole magistrali per educatrici dell'infanzia, opportunamente modificate, annesse agli asili sperimentali di Milano, Fossombrone e Marcianise».

Il ciclo unico elementare terminava all'età di 14 anni. Tuttavia, il nuovo obbligo scolastico restava non attuato in gran parte del territorio: nelle province annesse nulla è innovato circa l'obbligo scolastico (art. 24) e in alcuni luoghi potevano non essere istituite le classi del ciclo superiore (art. 8). Era previsto un esame con certificazione finale (art. 13): alle classi terza e quinta, ed uno di adempimento dell'obbligo scolastico e speciale idoneità al lavoro nell'ultimo anno frequentato.

L'anno scolastico durava dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza effettiva e completa per maestro (art. 14 e 15). Dove l'istruzione era impartita a turni le ore erano dimezzate e se le sezioni erano più di due con diverso programma erano ulteriormente ridotte a cinque ore per turno (art. 24).Calendario ed orario delle lezioni, periodi di vacanza erano decisi dai direttori dei circoli didattici, in base alle esigenze locali.

Le scuole erano separate in maschili e femminili: a queste ultime era aggiunto in tutte le classi il lavoro donnesco e nel ciclo superiore l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze.

Le classi dopo il quinto anno avevano il nome di classi integrative di avviamento professionale (dalla sesta alla ottava). Nel transitorio per quelle esistenti (ma poi anche successivamente), il Provveditore poteva sopprimere la scuola se non era frequentata ovvero se mezzi e docenti non erano idonei alla istruzione professionale (art. 2).

La classe sesta era l'ultimo anno del ciclo inferiore, ma aveva programmi e organizzazione comune (spesso in pluriclassi e maestro unico) con il ciclo superiore di due anni (classe settima e ottava).Dal quinto anno valevano maestro unico e pluriclassi (non miste), con unico orario e programma, salvo eccezioni numeriche non regolate per legge, divise soltanto per le esercitazioni nelle materie professionalizzanti.

Ad esse potevano aggiungersi degli ulteriori: corsi di lezione proposti dal Consiglio Scolastico per esigenze locali ed autorizzate dal Provveditore (art. 10); (sempre dalla sesta alla ottava classe) corsi di esercitazione, professionali, ma programmati e finanziati (aprendo capitoli di spesa vincolati a bilancio) dai Comuni di concerto con altri enti, comprese le provincia. Se non erano istituiti all'interno di una scuola media professionale statale già esistente, ma creando scuole professionali popolari comunque denominate non c'era equiparazione automatica del titolo di studio (art. 2 con art. 10). L'equiparazione poteva essere concessa dal Regio Provveditore, caso in cui la scuola perdeva l'autonomia e passava alla dipendenza didattica dello stesso.

Proprio l'applicazione di questo nuovo assetto elementare richiese negli anni successivi una vasta produzione editoriale coordinata. In questo contesto si inserì l'opera di Oronzina Quercia Tanzarella, che compose diffusi testi scolastici per le elementari recependo le direttive pedagogiche derivate dalla riforma; tra questi, il Sillabario e prime letture edito dalla Libreria dello Stato nell'Anno VIII, la serie Vivere per Mondadori e il Libro della seconda classe per le scuole elementari urbane, pubblicato in diverse edizioni dalla stessa Libreria dello Stato dall'Anno IX all'Anno XIV dell'era fascista.

Religione di Stato (cattolica) A fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado era previsto l'insegnamento della religione cattolica, materia obbligatoria a partire dalla prima classe., tramite docenti dichiarati idonei dall'autorità ecclesiastica, eccetto il caso in cui i genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente. Charnitzky scrive che «in pratica il decreto di riforma lasciava l'ultima parola alle autorità religiose, fatto che, a dispetto di tutte le buone intenzioni didattiche, non significava altro che una continuazione del tradizionale insegnamento del catechismo»..

I primi due anni d'indottrinamento cattolico durante il ciclo inferiore (quarta e quinta elementare) avevano in programma, sotto la vigilanza sacerdotale in classe, un intenso studio della religione: agiografia, dogmi e morale con riferimento al Vangelo, sacramenti e rito, elementi della prassi religiosa.

Il diritto di rinuncia quindi era inteso come facoltà di scelta per una educazione familiare all'unica religione di Stato. Non era previsto l'insegnamento di altre confessioni religiose, oppure di corsi sostitutivi nell'orario di religione, perciò l'alunno doveva rimanere in classe durante l'ora di religione.

Discriminazione delle minoranze linguistiche L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana.

Per gli alunni alloglotti era previsto l'insegnamento della seconda lingua in ore aggiunte al normale orario scolastico, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).

Dopo l'anno scolastico 1928/29 non esistette più l'insegnamento delle lingue slovena e croata nella Venezia Giulia e della lingua tedesca in provincia di Bolzano. In Sudtirolo la lingua tedesca continuò a essere insegnata clandestinamente nelle cosiddette Katakombenschule.

Programmi del grado preparatorio (r.d. 2185/1923 art. 7) L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino. canto e audizione musicale; disegno spontaneo; giochi ginnici; facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici; rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari. A conclusione di ognuno dei cicli è posto un esame: detto di promozione.

Programmi del grado inferiore (art. 8)

L'accento era posto su canto, disegno interdisciplinare e ginnastica. Erano previsti l'aritmetica elementare e il sistema metrico, la traduzione del dialetto, il dettato, letture e scritture (anche Vangeli e storia sacra), rudimenti di geografia, inni nazionali e poesie apprese a memoria, storia del Risorgimento (se non era attivo il ciclo superiore).

Nei primi due anni era prevista una maggiore istruzione pratica: disegno applicato, educazione sanitaria ed elementi di scienze, letture per la vita domestica e sociale.La geografia comprendeva nozioni sull'ordinamento centrale e locale dello Stato, geografia agricola ed economica, mercato del lavoro nei luoghi oggetto di flussi migratori interni.

Programmi delle classi dalla sesta all'ottava Oltre alle materie del quarto e del quinto anno, oggetto di ampie letture, era prevista la frequenza di almeno tre materie biennali, formate da esercitazioni pratiche. I corsi erano scelti dagli studenti entro una rosa di materie programmate centralmente a livello nazionale, e finanziate dallo Stato per tramite dei Provveditorati (art. 2).

I corsi a scelta erano: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.A questi potevano aggiungersi i corsi istituiti da comuni, provincie e privati, di cui si è parlato inizialmente.

Scuola media e secondaria Poteva presentarsi all'esame di ammissione chi aveva compiuto almeno dieci anni di età (art. 72), scegliendo: il ginnasio, quinquennale (tre anni di corso inferiore e due anni di corso superiore, con esame intermedio di ammissione), che dava l'accesso al liceo di 3 anni (quello che sarebbe diventato in seguito, con l'annessione degli ultimi due anni del ginnasio, il liceo classico) il liceo scientifico (4 anni) il liceo femminile (3 anni) l'istituto tecnico, articolato in un corso inferiore, quadriennale, seguito da corso superiore, quadriennale; l'istituto magistrale, articolato in un corso inferiore, quadriennale, e in un corso superiore, triennale, destinato alla preparazione delle maestre di scuola elementare; la scuola complementare di avviamento professionale, triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola (riordinata con legge n. 889 del 15 giugno 1931).

I contenuti principali del Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923 erano in sintesi: disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;