Il referendum costituzionale in Italia del 2016 si tenne il 4 dicembre ed ebbe a oggetto la cosiddetta riforma costituzionale Renzi-Boschi, diretta a modificare sotto vari profili la seconda parte della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale era stato approvato in via definitiva dalla Camera il precedente 12 aprile.

La consultazione popolare vide un'affluenza alle urne pari a circa il 65% degli elettori residenti in Italia e all'estero e una netta preponderanza dei pareri contrari alla riforma, che superarono il 59% delle preferenze espresse. Non essendo previsto un quorum di votanti, la riforma sarebbe entrata in vigore se il numero dei voti favorevoli fosse stato superiore al numero dei suffragi contrari, a prescindere dalla partecipazione al voto.

La proposta di riforma era stata approvata dal Parlamento con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera: di conseguenza, come prescritto dall'articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non era stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi, facoltà esercitata nello stesso mese di aprile 2016.

Fu il terzo referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana dopo quello del 2001, quando vinse il «sì» con un'affluenza di circa il 34%, e quello del 2006, quando invece prevalse il «no» con una partecipazione del 52,5%. Si è trattato nel complesso della 22ª consultazione referendaria svolta in Italia e del 72º quesito sottoposto agli elettori.

Iniziativa referendaria e indizione Le iniziative parlamentari ed extraparlamentari Dopo l'approvazione del progetto di legge costituzionale, parlamentari di entrambe le camere – appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione – sfruttarono la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 aprile, presentando distinte istanze presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione già a partire dal 20 aprile 2016.

L'Ufficio centrale per il referendum, preposto a verificare la regolarità delle richieste entro 30 giorni, ne dichiarò la conformità alle disposizioni normative il 6 maggio 2016, confermando con apposita ordinanza la legittimità del quesito referendario presentato. Anche se il dettato normativo prescrive che la successiva indizione della consultazione popolare, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, sia da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale ai soggetti preposti (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio e Presidente della Corte costituzionale),«Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50º ed il 70º giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.» - , commi 1 e 2. in occasione del primo referendum costituzionale del 2001 fu adottata l'interpretazione secondo la quale tale intervallo decorre solo dopo aver fatto passare comunque i tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in modo da dare il tempo di esercitare la medesima iniziativa anche agli altri soggetti che ne hanno diritto (cittadini e consigli regionali).L'interpretazione è stata adottata dal Governo Amato II nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2001, richiamata nel decreto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi del 3 agosto 2001 con cui fu indetta la consultazione referendaria. Il referendum si svolge poi tra il 50º e il 70º giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

In effetti, vari soggetti annunciarono per lo più simboliche raccolte di firme popolari per il referendum, sia in concorso con il quesito già avanzato sull'intera legge costituzionale (anche in tal caso promosse sia dai sostenitori della revisione costituzionale che dagli oppositori), sia in riferimento a singole sue parti. La non necessaria raccolta di firme per lo svolgimento del referendum diede occasione ad alcuni soggetti, tra cui il Codacons, di denunciare un possibile abuso, da parte dei partiti, della possibilità di accedere ai rimborsi previsti per i comitati promotori dalla legge 157 del 1999.

L'ipotesi dello «spacchettamento» La possibilità di votare con quesiti referendari separati, sostenuta tra gli altri dai professori Alessandro Pace e Fulco Lanchester come unico rimedio alla non omogeneità del disegno di legge oggetto del referendum, non aveva precedenti, né era mai stata richiesta nei due unici referendum costituzionali precedenti (quelli del 2001 e del 2006). Sulla praticabilità di un tale "spacchettamento" erano stati inoltre avanzati dubbi di ammissibilità, anche in relazione alle previsioni dello stesso articolo 138 della Costituzione, che non fa riferimento a una possibilità di sottoporre a referendum solo parti della legge approvata dalle camere, come invece previsto per i referendum abrogativi.

Lo stesso comitato per il no di cui Alessandro Pace è presidente aveva scartato l'ipotesi di presentare quesiti separati, anche per le relative difficoltà nella raccolta delle firme necessarie per ogni quesito, facendola rimanere una strada realisticamente percorribile solo attraverso una nuova dedicata iniziativa parlamentare. In Parlamento in un primo momento esponenti del Movimento 5 Stelle avevano mostrato interesse per lo "spacchettamento", rinunciando però poi ad avviare o sostenere iniziative concrete.

In seguito erano stati poi i radicali a proporre una sottoscrizione di almeno un quinto di deputati o di senatori su quesiti separati, trovando prima l'appoggio di altri parlamentari dell'opposizione e di membri della minoranza del PD, poi anche l'apertura da parlamentari della maggioranza e dallo stesso Renzi.

L'eventuale richiesta di spacchettamento, da presentare entro il 15 luglio, era infatti vista anche come un'occasione per rinviare la possibile data del referendum dall'autunno 2016 alla primavera 2017, giacché l'inedito scenario avrebbe portato probabilmente a una necessaria pronuncia della Corte costituzionale con conseguente allungamento dei tempi. Tanto il PD quanto i principali partiti di opposizione, questi ultimi incoraggiati dai sondaggi che vedevano in vantaggio i «no», confermarono tuttavia di non voler aderire alla proposta.

La scelta della data e il decreto di indizione

Il 4 agosto l'Ufficio centrale si pronunciò anche sull'iniziativa popolare, dichiarando valide nell'ordinanza depositata e comunicata l'8 agosto le firme depositate il precedente 14 luglio dal comitato per il sì, il solo a raggiungere la soglia delle cinquecentomila firme, dando quindi il via ai sessanta giorni di tempo per l'indizione. Il 26 settembre 2016 il Consiglio dei ministri deliberò per il successivo 4 dicembre la data di svolgimento della consultazione.

Molti degli esponenti contrari alla riforma criticarono la scelta di una data più tardiva rispetto a quella pronosticata nei mesi precedenti (quando si presumeva una domenica tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre), accusando Renzi di aver scelto una delle date più avanti nel tempo tra quelle possibili per convenienza strategica. In particolare, con la scelta del 4 dicembre si allungò la campagna elettorale, dando più tempo allo schieramento del "sì" (dato sfavorito dai sondaggi) di recuperare terreno, e gli elettori furono chiamati alle urne nello stesso giorno del rifacimento del secondo turno delle presidenziali austriache che, vista la presenza nel ballottaggio di un leader di estrema destra, poteva teoricamente essere usato come richiamo al rischio di ascesa di posizioni e movimenti populisti anche in Italia a seguito di una vittoria del no e un'eventuale crisi di governo. A tal proposito, il voto a dicembre dava il tempo al Parlamento di approvare la legge di bilancio per l'anno successivo in almeno una delle due Camere, rassicurando così i mercati internazionali sui rischi legati all'esito del voto.

Il formale decreto del Presidente della Repubblica di indizione del «referendum popolare confermativo» venne emesso il 27 settembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nº 227 del 28 settembre 2016.

La scheda referendaria e i ricorsi sul quesito

Come confermato da una circolare del Ministero dell'interno del 15 novembre 2016, la scheda referendaria, stampata secondo l'apposito modello introdotto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, fu di colore rosa (Pantone 230 U).Cfr. tabelle N e O allegate alla Al suo interno il testo del quesito riportava il titolo della legge costituzionale oggetto del referendum, come già avvenuto in occasione delle due precedenti consultazioni dello stesso tipo e come previsto dalle due opzioni di formulazione di cui all'articolo 16 della legge 25 maggio 1970, n. 352.«Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato - nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?"; ovvero: "Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero... del... ?".» - .

La presenza della denominazione completa della proposta di riforma fu tuttavia oggetto di polemiche. Tale titolo, per alcuni osservatori formulato durante i lavori parlamentari tenendo appositamente conto che sarebbe poi comparso sulle schede referendarie, risulterebbe infatti fuorviante annunciando, secondo i detrattori, finalità che non sarebbero pienamente perseguite dalla riforma o enfatizzandone i buoni propositi senza dare concrete indicazioni sulle modalità con cui se ne dà applicazione, celando allo stesso tempo gli aspetti negativi evidenziati dagli oppositori e gli altri punti toccati dalla riforma. Il 5 ottobre 2016 rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana avevano in proposito presentato un ricorso al TAR del Lazio, dichiarato poi inammissibile per difetto di giurisdizione il 20 ottobre, chiedendo un quesito più imparziale e in cui siano elencati tutti gli articoli modificati della Costituzione, nonostante la formulazione avesse già avuto una valutazione al momento della richiesta del referendum dall'Ufficio centrale della Cassazione. Per i giudici del TAR che rigettarono l'istanza la materia non rientrava infatti nell'ambito della giustizia amministrativa, e i ruoli di garanzia erano già stati esercitati sia dalla Cassazione che dal Presidente della Repubblica al momento dell'emanazione del decreto di indizione.

Ulteriore ricorso al TAR del Lazio, oltre che al tribunale civile di Milano, era stato presentato l'11 ottobre anche da Valerio Onida e dalla professoressa Barbara Randazzo, con l'obiettivo di sollevare presso la Corte costituzionale il tema del mancato rispetto del principio di omogeneità per i quesiti referendari affermatosi a seguito di pronunce della Corte su referendum abrogativi, motivo per il quale nei mesi precedenti erano già state avanzate proposte di "spacchettamento". I sostenitori della riforma avevano invece ritenuto infondata la questione, sia perché il principio era stato formulato per salvaguardare la natura dei referendum abrogativi contro il rischio di aggregare quesiti a scopo manipolatorio (e non si applicherebbe quindi ad altri tipi di referendum), sia perché nel caso dei referendum costituzionali si è chiamati a votare a conferma del voto di approvazione parlamentare, anch'esso avvenuto sull'intero testo di legge e non per parti omogenee.