Il codice dei contratti pubblici (detto anche codice degli appalti) è una legge della Repubblica Italiana emanata con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici che regola la materia degli appalti pubblici (di lavori, forniture, servizi) e delle concessioni amministrative.
È stato emanato in attuazione delle direttive europee 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la direttiva 2014/25/UE relativa ai settori speciali, la direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessione. Il Codice degli appalti trova applicazione nel caso di committenza pubblica mentre per la committenza privata vige il solo Codice civile.
Sono definite in questo testo normativo le modalità attraverso le quali la pubblica amministrazione acquisisce beni e servizi, affida lavori e concessioni. Quando il settore pubblico deve soddisfare le proprie necessità acquisitive, ha l'obbligo di comportarsi secondo le regole dell'evidenza pubblica, principio cardine per individuare l'affidatario. Pertanto, le fasi che portano all'individuazione dell'affidatario sono regolate dal diritto amministrativo con giurisdizione del giudice amministrativo, mentre il contratto stipulato con l'affidatario è regolato secondo il diritto civile, con giurisdizione del giudice civile.
Contenuti Il Codice del 2023 è l'evoluzione normativa di 30 anni di legislazione: il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio dello Stato, e alcune norme di settore, sono state progressivamente integrate e sostituite; la legge Merloni, L.109/1994 normava l’acquisizione di lavori pubblici; il D.lgs. 157/1995 che attuava la direttiva 92/50/CEE per gli acquisti di servizi; il D.lgs. 158/1995 che attuava le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE per gli acquisti di beni; il D.lgs. 163/2006 che attuava le direttive europee del 2004, 2004/17/CE e 2004/18/CE; il D.lgs. 50/2016 che attuava le direttive europee del 2014, attualmente vigenti, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti; il D.lgs. 36/2023 che sistematizza numerose istanze di riforma, diversi decreti emendativi in materia per velocizzare le procedure e per dare risposte alle necessità emergenti dalla pandemia da COVID, anche su propulsione dei progetti legati al PNRR, per migliorare la trasparenza, aumentare la digitalizzazione delle procedure, la loro dematerializzazione e piena tracciabilità; il D.Lgs. 209/2024 (Decreto “Correttivo” Codice Appalti) che recepisce i principali orientamenti giurisprudenziali emersi dopo l’entrata in vigore del Codice, nonché le criticità segnalate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al fine di garantire un’applicazione uniforme dei principi, soprattutto sui temi di particolare interesse come la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza” in relazione alle tutele previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e il principio dell’equo compenso, specificamente per i servizi di ingegneria e architettura. la Legge 18 luglio 2025, n. 105 (conversione del d.l. “Infrastrutture”) intervenuta a distanza di circa due anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 volta a garantire una maggiore razionalizzazione e semplificazione del Codice dei contratti pubblici, tenendo conto delle esigenze espresse dagli operatori del settore e delle richieste di modifica e integrazione avanzate in sede europea.
II codice degli appalti consta di 229 articoli suddivisi in 5 libri:
Il primo libro contiene i principi generali e le disposizioni riguardanti la digitalizzazione dei contratti pubblici, la loro programmazione e progettazione; Il secondo libro riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture. Contiene indicazioni sui soggetti interessati, in particolare le stazioni appaltanti da un lato e dall'altro gli operatori economici; Il terzo libro riguarda gli appalti dei settori speciali; Il quarto libro è dedicato al partenariato pubblico-privato ed alle concessioni; Il quinto libro, infine, riguarda la gestione del contenzioso, l'ANAC e contiene delle disposizioni finali e transitorie.
Sono poi presenti 37 allegati suddivisi per ciascuno dei 5 libri in cui il Codice è organizzato.
I paragrafi che seguono illustrano i principi e i contenuti del Codice, seguendo l'iter della procedura di gara.
Principi Il Codice apre con il Libro I, Parte I, Titolo I («Dei principi»), che negli articoli da 1 a 12 codifica in modo esplicito i principi generali cui devono conformarsi le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici nelle fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Rispetto al precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), si tratta di una novità di sistema: i principi non sono più ricavabili in via interpretativa dal diritto europeo e nazionale, ma vengono positivizzati in una parte generale che orienta l'intera disciplina e ne guida l'applicazione.
I tre articoli di apertura enunciano i cosiddetti «principi-cardine»: larticolo 1 codifica il principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio è espressamente qualificato come attuazione, in materia di contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e costituisce «criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto»; larticolo 2 introduce il principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei pubblici funzionari nell'esercizio della discrezionalità amministrativa; larticolo 3 enuncia il principio dell'accesso al mercato, imponendo di favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, in linea con il diritto dell'Unione europea.
L'articolo 4 eleva i tre principi-cardine a criterio interpretativo e applicativo di tutte le disposizioni del codice, mentre gli articoli successivi articolano ulteriori principi generali: principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5); principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, con specifica disciplina dei rapporti con gli enti del Terzo settore (art. 6); principio di auto-organizzazione amministrativa, che riconosce alla pubblica amministrazione la libertà di scegliere se acquisire beni, servizi e lavori sul mercato o mediante moduli organizzativi interni (art. 7); principio di autonomia contrattuale, con divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito (art. 8); principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili (art. 9); principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10); principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore pertinenti all'oggetto dell'appalto (art. 11); rinvio esterno alle norme del codice civile e alle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo per quanto non espressamente disciplinato (art. 12).
Nella prima giurisprudenza applicativa il Consiglio di Stato ha valorizzato in particolare il principio del risultato, in coordinamento con quelli di fiducia e di accesso al mercato, come parametro guida dell'esercizio del potere discrezionale delle stazioni appaltanti.
Fasi propedeutiche allo svolgimento delle operazioni di gara (ad evidenza pubblica) Programmazione Ai sensi dell'art. 37 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, esclusi i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
Nomina del responsabile unico del progetto Ai sensi dell'art. 15 del Codice, deve essere nominato un responsabile unico del progetto (RUP), che ne coordini le fasi e che risponda a terzi anche ai fini delle comunicazioni di legge e ai fini delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi delle norme sulla trasparenza.
Determina a contrarre La pubblica amministrazione emana un proprio atto formale, la determina a contrarre (art. 17 c. 1 del Codice), con la quale individua gli elementi essenziali del contratto da affidare, i requisiti di ammissione degli operatori economici e i criteri di valutazione delle offerte.
Valore del contratto e procedure di affidamento Se il valore del contratto da affidare supera gli importi previsti dall'art. 14 del Codice, la cosiddetta soglia di rilevanza europea (ex soglia di rilevanza comunitaria), il bando viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) e vengono così informati tutti gli operatori economici dell'Unione europea. Sopra questi importi, le direttive europee garantiscono un quadro normativo comune e omogeneo. Ciò affinché siano assicurate la pubblicità e la partecipazione, a livello continentale, alle procedure di gara di rilevante importo. Questa è la differenza tra le gare sopra soglia e quelle sotto soglia. In base all'importo si potranno adottare differenti procedure di scelta del contraente.
Procedure sopra soglia Al di sopra delle soglie si possono esperire le seguenti procedure:
Procedura aperta o pubblico incanto; Procedura ristretta o licitazione privata (ad esempio a seguito di manifestazione di interesse); Procedura competitiva con negoziazione; Procedura negoziata (o trattativa privata) con o senza previa pubblicazione di un bando di gara; Dialogo competitivo; Partenariato per l'innovazione.
Procedure sotto soglia Al di sotto delle soglie si possono esperire le seguenti procedure:
Affidamento diretto, ovvero la stazione appaltante affida direttamente un contratto, senza gara, ma sempre secondo le regole stabilite dal Codice all'articolo 50. Nell'affidamento diretto vige il principio di rotazione degli affidamenti (art. 49): in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente; Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara; Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; Procedura aperta come previsto all'articolo 50 del Codice; Affidamento diretto in casi di somma urgenza e protezione civile fino al triplo della soglia europea (articolo 140 del Codice).
Requisiti di partecipazione La legge impone che, per partecipare a una procedura di gara pubblica, un operatore economico debba possedere alcuni requisiti. La maggior parte di essi viene autodichiarata nel DGUE (Documento di gara unico europeo; in inglese ESPD European Single Procurement Document) ai sensi del d.p.r. 445/2000 in fase di partecipazione alla procedura, e deve essere dimostrata dal provvisorio aggiudicatario prima della stipula del contratto.
I requisiti che devono possedere i concorrenti sono di due tipi: requisiti di ordine generale requisiti di ordine speciale
Requisiti di ordine generale I requisiti di ordine generale sono previsti dagli articoli 94, 95 e 98 del Codice ed escludono la possibilità di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per le imprese che abbiano commesso alcuni tipi di illeciti. La stazione appaltante deve perciò escludere gli operatori economici che si trovano in determinate situazioni, tassativamente previste, che li connotano come soggetti privi di affidabilità morale e di onorabilità.
Requisiti di ordine speciale