Il termine acceleratore di andatura o acceleratore di velocità indica un gruppo di mezzi di trasporto col cui uso un utilizzatore può guadagnare una velocità (un'andatura) maggiore del semplice camminare a piedi. Vi si fa riferimento nelle norme del codice della strada italiano.

Tipi

Normativa

Il codice della strada dell'Austria parifica i pattinatori ai pedoni e consente l'uso di aree pedonali L'aggiornamento dell;art. 88a comma 3 elenca le norme per i pattinatori sugli spazi pedonali.

In Francia i pattini a rotelle, gli skateboard e i monopattini sono sempre consentiti negli spazi pedonali. I piccoli mezzi elettrici individuali (hoverboard, Segway, monoruota e simili) sono tollerati negli spazi pedonali, ma solo se non sussiste un divieto della municipalità e se l'andatura rispetta criteri di prudenza.

In Belgio è stata attuata un'ampia campagna di sensibilizzazione per un comportamento dei giovani pattinatori nel rispetto delle norme del codice della strada, che prevedono la possibilità di usare spazi pedonali, percorsi ad uso promiscuo di pedoni e biciclette, sedi stradali residenziali a basso traffico dove siano consentite attività ludiche (indicate con apposito segnale).

Nei Paesi Bassi i pattinatori sono parificati ai pedoni in quanto a norme di comportamento e spazi consentiti.

In Germania sia il codice nazionale della strada (StraßenVerkehrsOrdnung StVO) che le sentenze della Corte di Giustizia (BundesGerichtsHofes BGH) concordano sulla equiparazione dei pattinatori ai pedoni da cui consegue il diritto dei pattinatori di utilizzare liberamente tutti gli spazi pedonali ma adeguandosi alle norme dei pedoni. In particolare gli utilizzatori di pattini hanno l'obbligo di non invadere o utilizzare la sede stradale. In casi specifici possono però esservi spazi stradali consentiti ai pattinatori, indicati dal segnale n. 1020-13 che raffigura una persona con pattini. Analogo trattamento vale per gli skateboard e i monopattini a propulsione muscolare: secondo l'art. 24 dell'StVO tutti questi sono classificabili come "mezzi speciali di trasporto" come si dà per i pattini.I Segway hanno ottenuto dal 2009 l'approvazione alla circolazione come "mezzi elettronici di ausilio alla mobilità". Possono circolare sulle piste ciclabili (capillarmente diffuse in Germania), mai sui marciapiedi, mentre sulla strada solo in caso di assenza di ciclabile. Altri dispositivi di ultima generazione possono ricadere in una di queste due principali categorie di mezzi, ma potrebbero anche non avere le caratteristiche per nessuna delle due, ed essere di fatto banditi da ogni tipo di utilizzo su spazi pubblici.

In Italia

Il codice della strada italiano introduce il termine "acceleratore di andatura" due volte, con riferimento alle norme comportamentali dei pedoni. In dettaglio si legge, nell'articolo 190 commi 8 e 9:

Nei due casi è ripetuta la dizione "tavole, pattini od altri acceleratori di andatura", lasciando intendere che le tavole (sottinteso a rotelle, ossia skateboard) e i pattini (sottinteso pattini a rotelle) sono acceleratori di andatura, mentre altre tipologie di mezzi ricadranno o no in tale gruppo per ragionevole estrapolazione di questi due esempi. Nel Codice non compaiono altri riferimenti agli acceleratori di andatura, né viene fornita una loro definizione che possa sciogliere dubbi interpretativi.

Classificazione e disposizioni istituzionali

La locuzione "acceleratore di andatura" pare preludere alla creazione di una categoria logica a sé stante e aggiuntiva rispetto alla suddivisione dei mezzi di trasporto elencati nell'art. 47 del CodicePer una versione integrale del codice della strada si veda , ma potrebbe più semplicemente sottintendere tutti i mezzi anomali capaci di far guadagnare velocità che non posseggono requisiti per essere qualificati altrimenti. Gli art. 47 e 59 in realtà già considerano l'esistenza di una categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, ossia che non rientrano nella normale casistica: un 'limbo' da cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può eventualmente farli uscire riqualificandoli, caso per caso, all'interno di una delle categorie usualiVedere a tal proposito l'art. 59 del codice della strada. Gli acceleratori di andatura comprendono tutt'al più i mezzi per i quali non è nemmeno ipotizzabile che tale riqualificazione avvenga. Un acceleratore di andatura non può quindi essere un veicolo usuale né un velocipede (comunemente detto bicicletta). Tali mezzi sono definiti altrove nel Codice, e devono possedere precise caratteristiche.

Sulla base dei due esempi del Codice si può ragionevolmente estendere l'inclusione ad altri mezzi quali monopattino, tripattino, trampoli, monociclo, Heelys (scarpe con rotella sotto al tallone), skiroll (sci da fondo a rotelle), wave board (tavola a due ruote), snakeboard (tavola articolata), jumpers (scarpe con suola elastica), jumping stilts (trampoli a molla), orbit wheels (pattini monoruota), lunicycle (monociclo senza sellino), e ogni altro dispositivo che consenta ad un individuo di raggiungere un'andatura più spedita rispetto alla consueta locomozione bipede. Peraltro il termine andrebbe più razionalmente ampliato indicandolo come modificatore di andatura, giacché vi sono dispositivi come il Pedalo e il pogo che non consentono un'andatura più rapida del camminare, ma possono costituire ugual intralcio e pericolo per i normali pedoni. Il Codice vieta infatti la circolazione con tavole e pattini in ragione dei rischi e delle conseguenze insiti nel loro uso (pericolosità per altri pedoni), che possono essere sì in relazione alla velocità ma non solo ad essa.

Pur non essendo esplicitato si ritiene che gli acceleratori di andatura vadano intesi come dispositivi ad azionamento muscolare (quindi non elettrici / autoalimentati) e individuali (ossia usufruibili da una singola persona per volta). In realtà, nelle more del Codice della strada - che esclude dalla qualifica di veicoli solo le macchine per uso di bambini e le macchine per uso di invalidi (art. 46) - si fa riferimento al Regolamento UE 168/2013 che elenca dei criteri per l'esonero dalla qualifica di veicoli: ossia quelli condotti da pedoni, i veicoli autobilanciati, quelli con velocità massima inferiore a 6 km/h, quelli sprovvisti di posti a sedere, quelli per disabili, ecc. Il Regolamento europeo manca però di indicare se e quali di queste condizioni vadano contemporaneamente rispettate, o se il verificarsi di una sola di esse sia sufficiente per l'esonero. Evidentemente un mezzo per invalidi non sarà né autobilanciato né sprovvisto di posto a sedere, da cui si evincerebbe che l'applicabilità dell'esonero già scatta con il rispetto di una sola clausola. Il Regolamento europeo prescrive l'omologazione per i mezzi con un minimo di due ruote, perciò i monoruota elettrici (come solowheel, ninebot one, inmotion,...) non sono qualificabili come veicoli. Secondo l'interpretazione corrente italiana il criterio prioritario per valutare se un mezzo elettrico sia o no un veicolo (con relativo obbligo di essere omologato e assicurato, e ammesso che la sua regolarizzazione sia possibile) è invece e solo quello della velocità superiore a 6 km/h, ossia la prima delle condizioni indicate del Regolamento europeo; se la velocità è minore esso parrebbe assimilarsi ad un acceleratore di andatura, seppur non ad azionamento muscolare. Alcuni modelli di hoverboard/balboard (contrazione dell'inglese balance board, letteralmente "tavola a bilanciamento", reso in lingua italiana con scooter elettrico autobilanciato) sono dotati di un limitatore di velocità massima a 6 km/h. In tal caso, finché utilizzati in spazi pubblici col limitatore inserito, non sono di fatto veicoli e non necessitano di omologazione. Per la stessa ragione l'esonero dallo status di veicolo vale per il Segway, modello Personal Transporter.

Inoltre per l'uso dei monopattini elettrici occorre avere obbligatoriamente la luce anteriore (bianca), luce posteriore (rossa) tutte e due fisse, dei catarifrangenti sui lati, un segnalatore acustico e il limitatore di velocità per le zone a 6km/h. E poi nelle ore notturne è obbligatorio utilizzare un giubbotto catarifrangente o simili. Non è obbligatoria la protezione, quindi caschi o altri accessori. Non è obbligatorio l'assicurazione. E solo i maggiorenni possono usare questi tipi di veicoli, a meno che il minorenne sia in possesso di patente AM.

Va notato come l'informazione sulla classificazione e gli usi consentiti di questi mezzi sia frammentata, carente e datata. Viene spesso richiamata la circolare ministeriale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5 che a sua volta fa riferimento al D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE. Ma la Direttiva 2002/24/CE è stata abrogata dal Regolamento UE 168/2013 già discusso, in vigore in tutti gli stati membri da gennaio 2016. In caso di contrasto tra il D. M. e il Regolamento va applicato quest'ultimoSi rammenta che le direttive europee assumono validità nei singoli stati in seguito ad atti specifici di recepimento (che possono contemplare adattamento e armonizzazione con le legislazioni nazionali), mentre i regolamenti europei hanno valore assoluto, non richiedono atti di recepimento, vanno applicati in ogni loro parte, ed entrano in vigore automaticamente in tutti gli stati (usualmente quelli dello spazio economico europeo) alla data specificata al loro interno.. Quindi è inutile citare oggi una Direttiva non più in essere. La circolare in questione si limita inoltre a considerare i soli microciclomotori elettrici concludendo che essi rientrano tra i veicoli e non tra gli acceleratori di andatura.

Deroghe

Le carenze dell'articolo 190, e più in generale del corpus in toto del codice della strada in relazione ai mezzi di locomozione "anomali" oggi esistenti, si riflettono in una interpretazione confusa della materia. Secondo una possibile lettura a livello istituzionale, tali mezzi quando dotati di propulsione elettrica (tra i quali gli hoverboard a due ruote e il monociclo autobilanciato) non rientrano nella categoria degli acceleratori di andatura, e se dotati di velocità limitata non sono nemmeno qualificabili come veicoli, il che farebbe decadere l'applicabilità dei due commi dell'articolo 190 con conseguente libertà di circolare con essi sugli spazi riservati ai pedoni, come già è concesso ai Segway.

Per quanto riguarda il Segway vi è una nota del Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri La nota del Ministero riguarda limitazioni e le indicazioni comportamentali da adottare nell'uso del Segway PT, suggerendo il rispetto dei commi da I a VII dell'art. 190, senza entrare nel merito sulla possibile estensione delle stesse indicazioni ad utilizzatori di altri mezzi simili ma diversi dal Segway PT, e quindi senza indicare valori limite tecnici (peso, dimensioni, accelerazione, capacità di arresto) se non la velocità. Documento originale del Ministero dei Trasporti, in risposta ad interrogazione di Segway Italia, che ne esclude la classificazione tra gli acceleratori di andatura (poiché trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare), e ne permette l'uso sugli spazi pedonali; la dichiarata "non rilevanza" del comma 9 dell'art. 190 deriva da tale esclusione. Non vi è la pericolosità paventata al comma 9 per non applicabilità del comma 9 al Segway. Di fatto, in virtù del bilanciamento elettrico attivo, questo mezzo ha basso rischio di sinistri e spazi di arresto ridotti, ma pur sempre simili a quelli dei pattini in linea (che sono invece sottoposti al comma 9).

Un successivo progetto di legge del 2012, mai arrivato ad approvazione, proponeva però, pur rammentando la nota del Ministero dei Trasporti del 2007, che la (supposta) equiparazione ai pedoni venisse eliminata e che tali mezzi venissero assimilati alle biciclette.