La revoca, nel processo penale, è disposta nei confronti di provvedimenti di varia natura, alla disciplina dei quali si rinvia.

Casi Revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.). Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (art. 72 c.p.p.). Revoca delle misure cautelari (art. 299 c.p.p., per le misure personali; vedi singole disposizioni per le misure reali) Revoca dell'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato (art. 441-bis c.p.p). Revoca del decreto penale di condanna (art. 464 c.p.p.; per il procedimento speciale che si apre all'interno di procedimenti differenziati, vedi singole disposizioni). Revoca dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.). Revoca della sentenza per revisione (art. 637 c.p.p.) o per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.) Revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 674 c.p.p.) Revoca della condanna percuniaria (art.47 disp. att. c.p.p.).

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