Il codice della strada in Italia è il codice stradale vigente nella Repubblica Italiana, che regola la circolazione stradale e stabilisce le disposizioni generali riguardanti i trasporti.

È stato emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mentre il relativo regolamento di attuazione è stato emanato col decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il codice è entrato in vigore il 1º gennaio 1993.

Storia

Regno d'Italia Dopo la nascita dello Stato italiano, una delle prime norme in tema fu la legge 20 marzo 1865, n. 2248, che all'allegato D stabiliva alcune regole sulla velocità e il corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a trazione animale. Successivamente il dettò delle regole per la classificazione delle strade presenti sul territorio nazionale; le strade vennero così divise in cinque classi: la prima classe comprendeva le strade che costituivano l'insieme della rete viaria di grande traffico e le vie di comunicazione con gli Stati confinanti; le strade di seconda classe erano invece tutte quelle il cui tracciato costituiva una via diretta di comunicazione tra i capoluoghi di provincia, o tra essi e i porti marittimi o i valichi alpini. Le altre tre classi comprendevano invece tutte quelle strade di collegamento più prettamente interno e localizzato: la terza classe era quella delle strade che congiungevano, all’interno di una provincia, il suo capoluogo con i capoluoghi di mandamento o di circondario; la quarta classe comprendeva, invece, le strade che congiungevano il centro principale di un comune con le sue frazioni, con il cimitero o con la stazione ferroviaria più vicina; includeva inoltre le strade interne dei centri abitati che non costituissero traverse di strade delle prime tre classi.

Infine la quinta classe comprendeva tutte le strade militari che fossero aperte al libero transito dei civili in tempo di pace. La responsabilità della manutenzione delle strade che ricadevano in questa complessa classificazione variava, naturalmente, a seconda della classe di appartenenza. Il successivo introdusse un sistema di targhe automobilistiche, con sigle delle province, in luogo dei numeri rossi utilizzati precedentemente per i veicoli. Tuttavia non erano ancora previste dalla legislazione vigente norme relative alla segnalazione stradale, con l'unica eccezione di alcuni regolamenti risalenti all'epoca napoleonica e concernenti l'obbligo di posa di pietre miliari lungo le strade. Nel 1933 viene emanato il primo il codice della strada - col .

Repubblica italiana Al termine della seconda guerra mondiale, la situazione infrastrutturale dell’Italia giunse però al collasso. Mentre l’opera di manutenzione era stata interrotta, le devastazioni causate dai bombardamenti aerei e dall'utilizzo dell'artiglieria avevano reso del tutto impraticabile il sistema dei trasporti su strada e su ferrovia. Pur essendo stata la ricostruzione di buona parte del sistema ferroviario e del vecchio sistema viario molto veloce, essa non era adeguata per le eventuali nuove esigenze del futuro trasporto di massa. Nel secondo dopoguerra, a partire dal 1950, fu pertanto necessario pensare ad un piano di lungo periodo che contemplasse un forte ampliamento della rete autostradale, attraverso l'intervento diretto dello Stato a sostegno dell'operazione. Tale fu lo scopo del decreto interministeriale del 15 ottobre 1955, che provvedette a indicare, sulla base di uno stanziamento di 100 miliardi in dieci anni, le direttive di un potenziamento della rete per oltre 1170 chilometri. Con la venne introdotta una nuova classificazione di carattere amministrativo (in relazione all’Ente proprietario) ovvero strade statali (a loro volta suddivise in ordinarie e di grande comunicazione), provinciali, comunali, vicinali e militari, e col D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 venne emanato un nuovo codice completo.

Gli anni successivi furono caratterizzati da uno scarso interesse per le problematiche stradali, ovviamente anche dal punto di vista normativo, nonostante la forte motorizzazione del paese: la crisi petrolifera del 1973 seguita alla guerra arabo-israeliana di quell'anno, unita a fattori di natura interna (alcune concessionarie si erano assunte l’onere della costruzione e della gestione delle nuove arterie sull’orlo del tracollo, sostenute soltanto da interventi del Tesoro) portò addirittura lo Stato a decretare con la il blocco della costruzione di nuove autostrade, dei tratti autostradali e dei trafori di cui non fosse ancora stata effettuata l’assegnazione dell’appalto.

L’aumento del parco autoveicoli della fine degli anni 1970, a seguito della ripresa post-shock petrolifero e all'inizio del "riflusso nel privato", portò lo Stato a riconsiderare la politica di blocco e favorire investimenti nel settore, al fine di garantire l'efficienza del sistema dei trasporti su gomma: la , contenente fra l’altro (nella seconda parte), i principi di classificazione delle arterie che costituivano il sistema delle “strade di grande comunicazione”. Con questa dicitura si intendevano essenzialmente le autostrade, i trafori alpini e i raccordi autostradali, ma anche le strade di grande traffico e di comunicazione con gli Stati confinanti. I parametri distintivi che servivano a classificare le strade come “di grande comunicazione” si basavano dunque su un doppio fattore: il traffico da sostenere e la funzione di collegamento svolta da parte dell’arteria da classificare.

Su questa base venne poi emanato il decreto ministeriale 20 luglio 1983, n. 2474, nel quale si divideva il sistema viario nazionale in due classi distinte: le strade ordinarie e le strade di grande comunicazione. Quest’ultima comprendeva 188 arterie, per complessivi 22.832 chilometri, dei quali 7446 composti da autostrade, raccordi e trafori.

L'attuale nuovo codice del 1992 Un nuovo codice abbastanza rinnovato venne poi emanato col , che include diverse novità concrete come l'introduzione della revisione dei veicoli ogni 2 anni (art. 80) al posto dei minimo 5 anni del vecchio codice del 1959. Tale nuovo codice è stato successivamente modificato dal , convertito in legge, con modificazioni, dalla , che introdusse la patente a punti. Ulteriori aggiornamenti sono avvenuti con il D.M. 27 dicembre 2018, che reca i nuovi importi delle multe in vigore dal 1º gennaio 2019 e il 30 dicembre 2018 con la legge n. 145 (Legge di bilancio 2019). Nuove modifiche sono arrivate con la Legge 25 novembre 2024 n.177 (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024).

Struttura Il codice della strada si compone di 245 articoli, mentre il regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (da art. 1 a art. 12) TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE (da art. 13 a art. 45) TITOLO III - DEI VEICOLI (da art. 46 a art. 114) TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI (da art. 115 a art. 139) TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO (da art. 140 a art. 193) TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI (da art. 194 a art. 224-bis) TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (da art. 225 a art. 240)

Contenuto Le classificazioni dei veicoli

Il codice della strada e le direttive dell'Unione europea, basata sulla classificazione internazionale UNECE, classificano i veicoli in quattro grandi categorie:

L (motoveicoli, tricicli, quadricicli, ecc., sempre a motore) M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote) N (veicoli a motore destinati al trasporto di merce, con almeno quattro ruote) O (rimorchi e semirimorchi).

Ciascuna di queste categorie è stata suddivisa in altri sottogruppi, in cui i veicoli vengono ordinati in base alle proprie caratteristiche tecniche (massa complessiva, numero dei posti a sedere, cilindrata, ecc.). Altri tipi di veicoli, diversi da quelli appena considerati, sono: veicoli a braccia (veicoli spinti ovvero trainati dallo stesso conducente) veicoli a trazione animale (destinati al trasporto di persone, cose o all'impiego esclusivo da parte di aziende agricole) slitte (veicoli a trazione animale muniti di pattini, la loro circolazione è ammessa quanto sulla sede stradale è presente uno strato di neve ovvero di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale) velocipedi (normalmente funzionanti a propulsione muscolare, possono anche avere un motore elettrico per la cosiddetta pedalata assistita). Il termine velocipede è utilizzato nel codice della strada per classificare una famiglia di veicoli, a cui appartiene anche la bicicletta. Soprattutto nell'ambito di norme e atti sulla circolazione stradale, però, esso viene utilizzato proprio per indicare la bicicletta, di cui pertanto può essere a tutti gli effetti un sinonimo. Più comunemente, con velocipede s'intende un modello di bicicletta del XIX secolo, costituito da una ruota anteriore molto grande.

Sono esclusi dai veicoli invece tutti quei mezzi di locomozione definiti "acceleratori di andatura" o "acceleratori di velocità". Rientrano in questa categoria i pattini, i monopattini, gli skateboard, la cui circolazione, in una interpretazione restrittiva del codice (art. 190), non è ammessa, né sulla carreggiata, né negli "spazi riservati ai pedoni" e neanche nelle corsie riservate ai velocipedi.

Principali motoveicoli

Nell'articolo 53 del codice della strada sono elencati i principali tipi di motociclette riconosciuti in Italia

Principali autoveicoli Nell'articolo 54 del codice della strada sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti dall'Italia e cioè:

Autovetture. La carrozzeria di questi autoveicoli può essere coupé, familiare (o giardinetta), berlina, a due volumi o monovolume. Le autovetture sono state progettate e costruite per trasportare delle persone, fino a un massimo di 8 passeggeri (escludendo il conducente), e hanno una massa complessiva non superiore a . In base alle direttive comunitarie in vigore, le autovetture possono essere classificate anche come fuoristrada, purché abbiano le previste caratteristiche tecniche. Autobus. Anche gli autobus sono destinati al trasporto di persone, ma possono ospitare più di 8 passeggeri e possono avere una massa complessiva di (valore massimo per autobus o filobus con 2 assi, sia urbani che suburbani). Autoveicoli per trasporto promiscuo. Sono quei veicoli che, come dice il nome, permettono di trasportare insieme cose e persone. Hanno massa non superiore a ( se a trazione elettrica o a batteria) e numero di posti non superiore a 9, compreso il conducente. Attualmente il Codice non prevede più l'immatricolazione di tali veicoli. Autocarri. A differenza delle autovetture, questi autoveicoli sono stati progettati e costruiti principalmente per trasportare delle cose. Di solito, essi sono caratterizzati da un ampio vano di carico e da un'elevata portata (o capacità). La carrozzeria può essere costituita da un cassone (fisso, ribaltabile o intercambiabile), da un furgone (fisso o intercambiabile) e può comprendere particolari apparecchiature da lavoro come gru o sponde montacarichi. I posti a sedere (normalmente 1 o 2, di fianco al conducente) sono destinati al trasporto delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Negli ultimi anni, per l'esistenza di agevolazioni fiscali nell'acquisto e gestione dei mezzi commerciali, si è affermata la tendenza da parte delle case costruttrici a omologare come autocarro dei mezzi leggeri derivati dalle autovetture di serie (vengono asportati i sedili posteriori, inserita una paratia di separazione tra la zona di guida e il vano di carico e oscurati i finestrini posteriori) e dai fuoristrada, purché abbiano le previste caratteristiche tecniche.